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Mutui, Banche e Finanza nel Campo Immobiliare
Novità e decreti in ambito bancario per i mutui.
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<blockquote data-quote="Manlio" data-source="post: 22967" data-attributes="member: 1997"><p><strong><span style="color: #0000FF">DL n. 78/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio</span></strong>.</p><p>Il decreto, a decorrere dal prossimo<strong> 1° novembre 2009</strong>, punta anche sulla lentezza della banche nel perfezionare la surrogazione del mutuo ed il terzo comma dell'articolo 2 modifica il comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008, prevedendo che, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di <strong>30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente dovrà comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all'1% del valore del mutuo.</strong></p><p>E' evidente che alla banca cedente è consentito rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il citato ritardo sia dovuto a cause imputabili alla cessionaria stessa.</p><p>Ogni tanto misure a favore dei Clienti <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/clap.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":applauso:" title="Applauso :applauso:" data-shortname=":applauso:" /></p><p>Manlio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manlio, post: 22967, member: 1997"] [b][color=#0000FF]DL n. 78/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio[/color][/b]. Il decreto, a decorrere dal prossimo[b] 1° novembre 2009[/b], punta anche sulla lentezza della banche nel perfezionare la surrogazione del mutuo ed il terzo comma dell'articolo 2 modifica il comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008, prevedendo che, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di [b]30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente dovrà comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all'1% del valore del mutuo.[/b] E' evidente che alla banca cedente è consentito rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il citato ritardo sia dovuto a cause imputabili alla cessionaria stessa. Ogni tanto misure a favore dei Clienti :clap: Manlio [/QUOTE]
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