Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Professioni legate al Settore Immobiliare
Certificatori Energetici
Novità in Lombardia per l'APE ?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="mosca" data-source="post: 363613" data-attributes="member: 8129"><p>Riprendo un articolo apparso su Idealista....in particolare mi incuriosisce la parte che ho evidenziata !!</p><p>Secondo voi e secondo i colleghi lombardi.....si apre anche per gli AI la possibilità di diventare Certificatori ??</p><p> </p><p><em>anche in lombardia va in pensione il vecchio ace (attestato di certificazione energetica), sostituito dal nuovo ape (attestato di prestazione energetica). a deciderlo è stata la giunta regionale con la deliberazione n 1216 del 10 gennaio 2014 che contiene altre importanti novità che riguardano l'attività di certificatore e la definizione di impianto termico</em></p><p><em>a partire dal 15 gennaio scorso in lombardia la certificazione energetica (</em><a href="http://www.idealista.it/news/archivio/2013/09/04/091549-certificazione-energetica-lombardia-cosa-cambia-lintroduzione-dellape" target="_blank"><u><em>obbligatoria per i contratti di affitto e vendita anche prima del dl 63/2013</em></u></a><em>) cessa di esistere per essere sostituita definitivamente dall'ape. la decisione è contenuta nella </em><a href="http://www.casaportale.com/public/uploads/15171-pdf1.pdf" target="_blank"><u><em>deliberazione n 1216 del 10 gennaio 2014</em></u></a><em> nella quale si legge che "l’attestato energetico di cui all’allegato c) della dgr 8745/2008, come modificato con dgr 1811 del 31.5.2011, viene denominato “attestato di prestazione energetica” a far data dal 15 gennaio 2014"</em></p><p><em>ma la deliberazione contiene anche altre importanti novità in merito ai titoli richiesti per diventare certificatore energetica e alla definizione di impianto termico. in particolare:</em></p><p><em>- sono riconosciuti come idonei per l'accreditamento per l'abilitazione a certificazione energetico degli edifici tutti i titoli di studio previsti dal dpr 75/2013 e quelli che appartengono alla calsse di laurea lm 71, ex dm 16 marzo 2007 (laureati in chimica industriale)</em></p><p><em>-<strong> la partecipazione allo specifico corso di formazione con superamento dell'esame finale è un requisito imprescindibile per ottenere l'accreditazione necessaria a svolgere l'attività di certificatore energetico. ciò indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall'iscrizione all'ordine o collegio professionale</strong></em></p><p><em>- viene adottata la nuova definizione di impianto termico come stabilito dal d.lgs 192/2005 modificato dal dl 63/2013. la nuova definizione è la seguente impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mosca, post: 363613, member: 8129"] Riprendo un articolo apparso su Idealista....in particolare mi incuriosisce la parte che ho evidenziata !! Secondo voi e secondo i colleghi lombardi.....si apre anche per gli AI la possibilità di diventare Certificatori ?? [I]anche in lombardia va in pensione il vecchio ace (attestato di certificazione energetica), sostituito dal nuovo ape (attestato di prestazione energetica). a deciderlo è stata la giunta regionale con la deliberazione n 1216 del 10 gennaio 2014 che contiene altre importanti novità che riguardano l'attività di certificatore e la definizione di impianto termico a partire dal 15 gennaio scorso in lombardia la certificazione energetica ([/I][URL='http://www.idealista.it/news/archivio/2013/09/04/091549-certificazione-energetica-lombardia-cosa-cambia-lintroduzione-dellape'][U][I]obbligatoria per i contratti di affitto e vendita anche prima del dl 63/2013[/I][/U][/URL][I]) cessa di esistere per essere sostituita definitivamente dall'ape. la decisione è contenuta nella [/I][URL='http://www.casaportale.com/public/uploads/15171-pdf1.pdf'][U][I]deliberazione n 1216 del 10 gennaio 2014[/I][/U][/URL][I] nella quale si legge che "l’attestato energetico di cui all’allegato c) della dgr 8745/2008, come modificato con dgr 1811 del 31.5.2011, viene denominato “attestato di prestazione energetica” a far data dal 15 gennaio 2014" ma la deliberazione contiene anche altre importanti novità in merito ai titoli richiesti per diventare certificatore energetica e alla definizione di impianto termico. in particolare: - sono riconosciuti come idonei per l'accreditamento per l'abilitazione a certificazione energetico degli edifici tutti i titoli di studio previsti dal dpr 75/2013 e quelli che appartengono alla calsse di laurea lm 71, ex dm 16 marzo 2007 (laureati in chimica industriale) -[B] la partecipazione allo specifico corso di formazione con superamento dell'esame finale è un requisito imprescindibile per ottenere l'accreditazione necessaria a svolgere l'attività di certificatore energetico. ciò indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall'iscrizione all'ordine o collegio professionale[/B] - viene adottata la nuova definizione di impianto termico come stabilito dal d.lgs 192/2005 modificato dal dl 63/2013. la nuova definizione è la seguente impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Professioni legate al Settore Immobiliare
Certificatori Energetici
Novità in Lombardia per l'APE ?
Alto