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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Nuovi chiarimenti dell'Ade in materia di risparmio energetico, ristrutturazioni e arredi
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 336498" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Al fine di dare risposta ad alcune delle problematiche ancora aperte, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n°29/E, diffusa ieri, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in tema di detrazioni per il </span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">risparmio energetico, per le ristrutturazioni edilizie e per gli acquisti degli arredi.</span></span></span></p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">RISPARMIO ENERGETICO</span></span></span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">La circolare ha precisato che la proroga al 31 dicembre riguarda anche gli interventi relativi alla messa in opera di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldabagni verdi: tali interventi sono agevolabili non più a partire dal 4 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione, ma a partire dal 6 giugno, tenendo conto della nuova aliquota del 65% e del c.d “criterio di cassa” (pagamento).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Conseguentemente, per un intervento iniziato a maggio 2013, eseguito da una persona fisica non imprenditore, con pagamenti effettuati a maggio, luglio e settembre, l’aliquota del 55% deve essere applicata sui pagamenti eseguiti in maggio, mentre l’aliquota del 65% sui pagamenti eseguiti a luglio e settembre. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Riguardo alle parti comuni, restano ferme le tipologie e l’aliquota al 65%, ma è disposto un allungamento della durata (30 giugno 2014).</span></span></span></p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">RISTRUTTURAZIONI</span></span></span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Riguardo a tali interventi si prende a riferimento l’art. 16-<em><span style="font-size: 12px">bis</span></em> del DPR 917/1986 (TUIR) che ha messo a regime la detrazione, tenendo conto dell’innalzamento della percentuale dal 36% al 50% su un ammontare raddoppiato (dal 48 mila a 96 mila euro) fino al 31 dicembre 2013.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Tra gli interventi con aliquota al 65% rientrano anche quelli riferiti alle opere antisismiche ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, a prescindere dalla categoria catastale. Possono godere della detrazione anche i soggetti passivi IRPEF e Ires, le società di capitali e le cooperative.</span></span></span></p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">ARREDI</span></span></span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">La circolare in commento interviene precisando che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici <span style="font-size: 12px">nuovi</span>. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">La detrazione si estende anche all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati alle parti comuni (ad es. appartamento del custode) e non si limita ai soli ambienti ristrutturati, ma vale per l’intero immobile nel suo complesso, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi indicati e anche se il pagamento è effettuato con carta di credito o di debito.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (bonifici, ecc.)</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Tra i grandi elettrodomestici rientrano a titolo esemplificativo frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, stufe, piastre riscaldanti, radiatori elettrici, ventilatori, climatizzatori.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad es. il parquet), di tende e altri complementi di arredo. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Riguardo agli elettrodomestici, la legge di conversione rende applicabile la detrazione a quelli acquistati nell’intervallo tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, solo se rispettata la connessione tra la detrazione e gli interventi di ristrutturazione edilizia.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Per approfondimenti si rimanda a: </span></span></span></p><p> </p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/settembre+2013/circolare+n29+18092013/circ292013e.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/settembre+2013/circolare+n29+18092013/circ292013e.pdf</span></span></span></a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 336498, member: 31598"] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Al fine di dare risposta ad alcune delle problematiche ancora aperte, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n°29/E, diffusa ieri, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in tema di detrazioni per il [/SIZE][/SIZE][SIZE=3][SIZE=3]risparmio energetico, per le ristrutturazioni edilizie e per gli acquisti degli arredi.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [B][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]RISPARMIO ENERGETICO[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]La circolare ha precisato che la proroga al 31 dicembre riguarda anche gli interventi relativi alla messa in opera di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldabagni verdi: tali interventi sono agevolabili non più a partire dal 4 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione, ma a partire dal 6 giugno, tenendo conto della nuova aliquota del 65% e del c.d “criterio di cassa” (pagamento).[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Conseguentemente, per un intervento iniziato a maggio 2013, eseguito da una persona fisica non imprenditore, con pagamenti effettuati a maggio, luglio e settembre, l’aliquota del 55% deve essere applicata sui pagamenti eseguiti in maggio, mentre l’aliquota del 65% sui pagamenti eseguiti a luglio e settembre. [/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Riguardo alle parti comuni, restano ferme le tipologie e l’aliquota al 65%, ma è disposto un allungamento della durata (30 giugno 2014).[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [B][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]RISTRUTTURAZIONI[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Riguardo a tali interventi si prende a riferimento l’art. 16-[I][SIZE=3]bis[/SIZE][/I] del DPR 917/1986 (TUIR) che ha messo a regime la detrazione, tenendo conto dell’innalzamento della percentuale dal 36% al 50% su un ammontare raddoppiato (dal 48 mila a 96 mila euro) fino al 31 dicembre 2013.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Tra gli interventi con aliquota al 65% rientrano anche quelli riferiti alle opere antisismiche ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, a prescindere dalla categoria catastale. Possono godere della detrazione anche i soggetti passivi IRPEF e Ires, le società di capitali e le cooperative.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [B][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]ARREDI[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]La circolare in commento interviene precisando che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici [SIZE=3]nuovi[/SIZE]. [/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]La detrazione si estende anche all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati alle parti comuni (ad es. appartamento del custode) e non si limita ai soli ambienti ristrutturati, ma vale per l’intero immobile nel suo complesso, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi indicati e anche se il pagamento è effettuato con carta di credito o di debito.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (bonifici, ecc.)[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Tra i grandi elettrodomestici rientrano a titolo esemplificativo frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, stufe, piastre riscaldanti, radiatori elettrici, ventilatori, climatizzatori.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad es. il parquet), di tende e altri complementi di arredo. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Riguardo agli elettrodomestici, la legge di conversione rende applicabile la detrazione a quelli acquistati nell’intervallo tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, solo se rispettata la connessione tra la detrazione e gli interventi di ristrutturazione edilizia.[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Per approfondimenti si rimanda a: [/SIZE][/SIZE][/SIZE] [URL='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/settembre+2013/circolare+n29+18092013/circ292013e.pdf'][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/settembre+2013/circolare+n29+18092013/circ292013e.pdf[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/URL] [/QUOTE]
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