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Nuovo ravvedimento operoso 2015 senza limiti di tempo
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 421811" data-attributes="member: 31598"><p>Il nuovo anno appena iniziato comincia con alcune importanti novità in campo tributario. Una di queste è il nuovo ravvedimento operoso. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n°190/2014), ha cambiato volto all’istituto in questione (art. 13 del D.Lgs. n°472/1997), introducendo tempi più lunghi e sanzioni ridotte in capo al contribuente (art. 1, comma 637). Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile ravvedersi anche se da quando è stata commessa l’irregolarità fiscale è trascorso più un anno (limite che, in base alle vecchie regole, era insuperabile).</p><p></p><p>Fino al 31 dicembre scorso esistevano tre tipi di ravvedimento:</p><p></p><p>- sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) = 0,2% giornaliero (1/10 del 2%)</p><p>- breve (tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza) = 3% (1/10 del 30%)</p><p>- lungo (entro un anno dalla scadenza) = 3,75% (1/8 del 30%)</p><p></p><p>Ora il nuovo ravvedimento non pone limiti temporali, nel senso che fino a quando l’Amministrazione finanziaria non notifica la violazione con un formale atto di liquidazione e accertamento compreso la comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni (si rammenta che il contratto di locazione viene assimilato, ai fini tributari, ad una vera e propria dichiarazione, come precisato dalla circolare n°180/E/1998 del Ministero delle Finanze), il contribuente può sempre rimediare regolarizzando violazioni o omissioni tributarie (quindi, è possibile ravvedersi anche se sono iniziate ispezioni o verifiche o altre attività di controllo).</p><p></p><p>Alle riduzioni già vigenti ora se ne affiancano altre:</p><p></p><p>- entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13, co. 1, nuova lettera a-<em>bis</em>)= 1/9 del minimo</p><p>- entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione dei redditi successiva (art. 13, co. 1, nuova lettera b-<em>bis</em>) = 1/7 del minimo</p><p>- se la violazione viene sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva (ar. 13, co. 1, nuova lettera b-<em>ter</em>) = 1/6 del minimo</p><p>- dopo la constatazione della violazione (art. 13, co. 1, nuova lettera b-<em>quater</em>) = 1/5 del minimo</p><p></p><p>In ogni caso il nuovo ravvedimento non preclude l’inizio o la prosecuzione di verifiche o altre attività di controllo e accertamento.</p><p></p><p>Per beneficiare delle nuove sanzioni ridotte rispetto a quanto richiesto dall’avviso di liquidazione (che permette di dilazionare il debito d’imposta e le sanzioni) è fatto obbligo di versare quanto dovuto in un’unica soluzione (la rateizzazione è preclusa).</p><p></p><p>Il ravvedimento ”lungo”, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, premia, però, soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quindi, non soltanto IRPEF, IRES, IRAP<strong>, </strong>IVA<strong>,</strong> ma anche imposte di registro e di bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione ecc.).</p><p></p><p>I tributi gestiti dagli enti locali, dall’Agenzia delle dogane o altri enti impositori (IMU, TASI, TARI, accise ecc.), invece, seguiranno le vecchie regole, ad eccezione del ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza prevista (nuova lettera a-<em>bis</em> dell’art. 13) e – a causa di un non azzeccato intervento del Legislatore - dopo la constatazione della violazione (nuova lettera b-<em>quater</em> dell’art. 13) che non vengono circoscritti ai tributi amministrati dalle Entrate. Quindi, il saldo IMU in scadenza lo scorso 16 dicembre sarebbe ancora ravvedibile entro il 16 marzo 2015 applicando la sanzione prevista dalla nuova lettera a-<em>bis</em> dell’art. 13 (si consiglia comunque di verificare presso l’ufficio comunale di competenza). Riguardo il bollo auto, invece, il ravvedimento “lungo” (oltre l’anno) resta paradossalmente limitato soltanto a quelle Regioni “amministrate” dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire il Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (altro effetto indesiderato sfuggito al Legislatore).</p><p></p><p>Le nuove regole dovrebbero applicarsi anche per violazioni commesse in passato: pertanto, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe andare a ritroso negli anni ancora accertabili da parte dell’Amministrazione finanziaria (vale a dire fino al termine di decadenza del suo potere di accertamento) e sanare vecchie infrazioni ancora pendenti riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.</p><p></p><p>Si ipotizzi il caso di un contribuente che, non avendo versato il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione dell’anno 2011, per un importo pari a € 2.200,00 (importo da versare entro il 18 giugno 2012 e dichiarazione da presentare entro il 1° ottobre 2012), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 660,00 (2200 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-<em>ter</em> dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/6 della sanzione pari € 110,00.</p><p></p><p>Il nuovo ravvedimento dovrebbe ripercuotersi anche in campo locativo. Si ipotizzi il caso di un locatore che, non avendo versato l’imposta di registro derivante da una proroga di un contratto di locazione assoggettato ad IRPEF, per un importo pari a € 144,00 (importo da versare entro il 31/11/2014), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 43,20 (144 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera a-<em>bis</em> dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/9 della sanzione pari € 4,80.</p><p></p><p>Infine, la Legge di Stabilità 2015 prevede – ma solo a partire dal 1° gennaio 2016 – l’eliminazione di alcuni istituti del contenzioso: adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché ai fini delle imposte di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.. e l’acquiescenza rafforzata, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da invito al contradditorio o processo verbale di constatazione (PVC) (riduzione a 1/6 delle sanzioni). Viene inoltre abrogato definitivamente – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l’istituto dell’adesione dei processi verbali di constatazione. Il contribuente, sottoposto a verifica sui redditi, potrà autonomamente sanare le violazioni presentando alle Entrate una dichiarazione integrativa e liquidando le imposte dovute, applicando le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento.</p><p></p><p>Il nuovo anno si configura, quindi, come un anno a doppio regime in cui coesisteranno contemporaneamente il nuovo e il vecchio ravvedimento (con gli istituti sopracitati): diventerà allora fondamentale decidere se sia più conveniente ravvedersi autonomamente oppure attendere la notifica del PVC (l’adesione al PVC quest’anno potrebbe essere più praticabile in quanto comporta il vantaggio di sanzioni ridotte a 1/6 e pagamento rateale, ma con il PVC il contribuente è obbligato ad aderire all’intero atto, mentre con il ravvedimento può regolarizzare singole violazioni).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 421811, member: 31598"] Il nuovo anno appena iniziato comincia con alcune importanti novità in campo tributario. Una di queste è il nuovo ravvedimento operoso. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n°190/2014), ha cambiato volto all’istituto in questione (art. 13 del D.Lgs. n°472/1997), introducendo tempi più lunghi e sanzioni ridotte in capo al contribuente (art. 1, comma 637). Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile ravvedersi anche se da quando è stata commessa l’irregolarità fiscale è trascorso più un anno (limite che, in base alle vecchie regole, era insuperabile). Fino al 31 dicembre scorso esistevano tre tipi di ravvedimento: - sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) = 0,2% giornaliero (1/10 del 2%) - breve (tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza) = 3% (1/10 del 30%) - lungo (entro un anno dalla scadenza) = 3,75% (1/8 del 30%) Ora il nuovo ravvedimento non pone limiti temporali, nel senso che fino a quando l’Amministrazione finanziaria non notifica la violazione con un formale atto di liquidazione e accertamento compreso la comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni (si rammenta che il contratto di locazione viene assimilato, ai fini tributari, ad una vera e propria dichiarazione, come precisato dalla circolare n°180/E/1998 del Ministero delle Finanze), il contribuente può sempre rimediare regolarizzando violazioni o omissioni tributarie (quindi, è possibile ravvedersi anche se sono iniziate ispezioni o verifiche o altre attività di controllo). Alle riduzioni già vigenti ora se ne affiancano altre: - entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13, co. 1, nuova lettera a-[I]bis[/I])= 1/9 del minimo - entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione dei redditi successiva (art. 13, co. 1, nuova lettera b-[I]bis[/I]) = 1/7 del minimo - se la violazione viene sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva (ar. 13, co. 1, nuova lettera b-[I]ter[/I]) = 1/6 del minimo - dopo la constatazione della violazione (art. 13, co. 1, nuova lettera b-[I]quater[/I]) = 1/5 del minimo In ogni caso il nuovo ravvedimento non preclude l’inizio o la prosecuzione di verifiche o altre attività di controllo e accertamento. Per beneficiare delle nuove sanzioni ridotte rispetto a quanto richiesto dall’avviso di liquidazione (che permette di dilazionare il debito d’imposta e le sanzioni) è fatto obbligo di versare quanto dovuto in un’unica soluzione (la rateizzazione è preclusa). Il ravvedimento ”lungo”, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, premia, però, soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quindi, non soltanto IRPEF, IRES, IRAP[B], [/B]IVA[B],[/B] ma anche imposte di registro e di bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione ecc.). I tributi gestiti dagli enti locali, dall’Agenzia delle dogane o altri enti impositori (IMU, TASI, TARI, accise ecc.), invece, seguiranno le vecchie regole, ad eccezione del ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza prevista (nuova lettera a-[I]bis[/I] dell’art. 13) e – a causa di un non azzeccato intervento del Legislatore - dopo la constatazione della violazione (nuova lettera b-[I]quater[/I] dell’art. 13) che non vengono circoscritti ai tributi amministrati dalle Entrate. Quindi, il saldo IMU in scadenza lo scorso 16 dicembre sarebbe ancora ravvedibile entro il 16 marzo 2015 applicando la sanzione prevista dalla nuova lettera a-[I]bis[/I] dell’art. 13 (si consiglia comunque di verificare presso l’ufficio comunale di competenza). Riguardo il bollo auto, invece, il ravvedimento “lungo” (oltre l’anno) resta paradossalmente limitato soltanto a quelle Regioni “amministrate” dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire il Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (altro effetto indesiderato sfuggito al Legislatore). Le nuove regole dovrebbero applicarsi anche per violazioni commesse in passato: pertanto, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe andare a ritroso negli anni ancora accertabili da parte dell’Amministrazione finanziaria (vale a dire fino al termine di decadenza del suo potere di accertamento) e sanare vecchie infrazioni ancora pendenti riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Si ipotizzi il caso di un contribuente che, non avendo versato il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione dell’anno 2011, per un importo pari a € 2.200,00 (importo da versare entro il 18 giugno 2012 e dichiarazione da presentare entro il 1° ottobre 2012), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 660,00 (2200 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-[I]ter[/I] dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/6 della sanzione pari € 110,00. Il nuovo ravvedimento dovrebbe ripercuotersi anche in campo locativo. Si ipotizzi il caso di un locatore che, non avendo versato l’imposta di registro derivante da una proroga di un contratto di locazione assoggettato ad IRPEF, per un importo pari a € 144,00 (importo da versare entro il 31/11/2014), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 43,20 (144 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera a-[I]bis[/I] dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/9 della sanzione pari € 4,80. Infine, la Legge di Stabilità 2015 prevede – ma solo a partire dal 1° gennaio 2016 – l’eliminazione di alcuni istituti del contenzioso: adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché ai fini delle imposte di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.. e l’acquiescenza rafforzata, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da invito al contradditorio o processo verbale di constatazione (PVC) (riduzione a 1/6 delle sanzioni). Viene inoltre abrogato definitivamente – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l’istituto dell’adesione dei processi verbali di constatazione. Il contribuente, sottoposto a verifica sui redditi, potrà autonomamente sanare le violazioni presentando alle Entrate una dichiarazione integrativa e liquidando le imposte dovute, applicando le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento. Il nuovo anno si configura, quindi, come un anno a doppio regime in cui coesisteranno contemporaneamente il nuovo e il vecchio ravvedimento (con gli istituti sopracitati): diventerà allora fondamentale decidere se sia più conveniente ravvedersi autonomamente oppure attendere la notifica del PVC (l’adesione al PVC quest’anno potrebbe essere più praticabile in quanto comporta il vantaggio di sanzioni ridotte a 1/6 e pagamento rateale, ma con il PVC il contribuente è obbligato ad aderire all’intero atto, mentre con il ravvedimento può regolarizzare singole violazioni). [/QUOTE]
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