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Nuovo ravvedimento operoso 2015 senza limiti di tempo
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 449780" data-attributes="member: 31598"><p>I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di nuovo ravvedimento operoso sono arrivati. L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare risposta ad alcune problematiche ancora aperte, nella circolare n°23/E del 9 giugno 2015 è intervenuta fornendo tre importanti chiarimenti in materia.</p><p></p><p>Il primo riguarda l’ambito di applicazione del ravvedimento entro 90 giorni previsto dalla nuova lettera a-<em>bis</em>) del co. 1, art. 13, D.Lgs. n°472/1997.</p><p></p><p>In primo luogo, viene affermato che “<em>la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate</em> […] <em>rientrano nella disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche”. </em>In secondo luogo, in riferimento a quest’ultima tassa, la circolare precisa che “<em>trova applicazione sull’intero territorio nazionale – e, dunque, anche nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna – solo la disposizione di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13 del decreto legislativo n.472 del 1997</em>”, in altre parole il contribuente potrà applicare la riduzione sanzionatoria ad 1/9.</p><p></p><p>Altra considerazione è che l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in riferimento all’ambito applicativo della nuova lettera b-<em>quater</em>), secondo la quale è possibile regolarizzare una violazione già constatata, ai sensi dell’art. 24 della legge n°4/1929 corrispondendo la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, tale fattispecie sia applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.</p><p></p><p>Nella circolare in commento viene inoltre precisato che la nuova fattispecie, di cui alla lettera a-<em>bis, </em>è prevista per:</p><p></p><p>1. gli omessi versamenti: se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;</p><p></p><p>2. le violazioni commesse mediante le dichiarazioni: entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;</p><p></p><p>3. le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 e al punto 2: è prevista una sanzione analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti.</p><p></p><p>L’altro chiarimento riguarda la tempistica della nuova fattispecie prevista dalla lettera a-<em>bis</em>). La formulazione della norma, infatti, era ambigua e si prestava ad interpretazioni differenti, in quanto non era chiaro se i 90 giorni dovessero scattare:</p><p></p><p>1. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione a presentare nell’anno in cui è stata commessa la violazione (in ipotesi di saldo IRPEF, entro 90 giorni dal 30 settembre);</p><p></p><p>2. dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta (in ipotesi di seconda rata IMU/TASI, entro il 16 marzo dell’anno successivo).</p><p></p><p>L’Agenzia delle Entrate interviene sull’argomento e adotta l’interpretazione di cui al punto 2. Viene risolto così il problema applicativo in esame, chiarendo che se si tratta di “<em>versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali</em> […] <em>il</em> <em>dies a quo</em> <em>per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis)”</em> decorre da quello di scadenza del versamento (e non dal termine per la presentazione della dichiarazione). In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che “<em>le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione, bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento</em>”.</p><p></p><p>Viene ricordato che il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si applica, invece, “<em>alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione</em>” tra le quali “<em>rientrano ad esempio</em> <em>quelle</em> <em>relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto</em>”.</p><p></p><p>Oltre a chiarire il citato aspetto, l’Agenzia, infine, facendo espresso riferimento alle finalità e ai presupposti fondanti dell’istituto del ravvedimento operoso rinnovato, precisa che la notifica di un avviso di accertamento (anche in caso di violazioni constatate in un PVC ovvero invito al contradditorio) preclude la sanatoria solo della violazione oggetto dell’atto stesso e non di altre (si tratta di un importante chiarimento fornito dall’Agenzia, sebbene lo stesso fosse evincibile dal punto 10.4 della circolare n°6/E del 19 febbraio scorso). Ne consegue, quindi, che anche nel caso in cui la violazione tributaria sia già stata constatata mediante un atto impositivo, il contribuente può sempre regolarizzare spontaneamente le eventuali altre irregolarità commesse diverse da quelle accertate, beneficiando delle sanzioni amministrative in misura ridotta.</p><p></p><p>Le sanzioni ridotte, introdotte dalla legge di Stabilità 2015, che si aggiungono a quelle già vigenti, in un’ottica essenzialmente locativa, dovrebbero, a questo punto, essere le seguenti:</p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000"><strong>SANZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO</strong></span></span></p><p></p><p><strong>Omissione della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia (art. 69, DPR 131/1986)</strong></p><p></p><p>Sono puniti con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta coloro che omettono:</p><p></p><p>1. la richiesta di registrazione:</p><p>a) degli atti;</p><p>b) dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.</p><p></p><p>2. la presentazione della denuncia prevista dall’art. 19 dello stesso decreto (denunce di eventi successivi alla registrazione).</p><p></p><p><strong>RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 472/1997)</strong></p><p></p><p>Entro 90 giorni --------------> 1/9 del 120% -----------> 13,33% dell’imposta dovuta</p><p>Dal 91° giorno a 1 anno ---> 1/8 del 120% -----------> 15% dell’imposta dovuta</p><p>Da 1 anno a 2 anni ---------> 1/7 del 120% -----------> 17,14% dell’imposta dovuta</p><p>Oltre 2 anni -------------------> 1/6 del 120% ------------> 20% dell’imposta dovuta</p><p></p><p><u>NOTA</u></p><p></p><p>Sull’omessa registrazione del contratto di locazione ovvero tardiva presentazione di atti e denunce l’interpretazione degli uffici fino ad oggi non è stata univoca (lo sarà ancora, alla luce della circolare n°23/E/2015?): alcuni uffici, al riguardo, hanno dato un’interpretazione di esclusione totale delle nuove mini-sanzioni, altri non applicano la nuova sanzione del 13,33% (1/9 del 120%) prevista per un ritardo entro i 90 giorni, ma quella “vecchia” del 12% (1/10 del 120%), pertanto, si consiglia, prima di effettuare il versamento, di verificare la prassi dell’ufficio competente.</p><p></p><p><strong>Omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta </strong></p><p></p><p>Se il pagamento dell’imposta di registro viene effettuato tardivamente, è dovuta una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).</p><p></p><p>La sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di ogni sua frazione nel termine previsto (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).</p><p></p><p><strong>RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 471/1997)</strong></p><p></p><p>Entro 30 giorni ------------------> 1/10 del 30% dell’imposta dovuta-----------> 3%</p><p>Dal 31° giorno al 90° giorno --> 1/9 del 30% dell’imposta dovuta -----------> 3,33%</p><p>Dal 91° giorno ad 1 anno------> 1/8 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 3,75%</p><p>Da 1 anno a 2 anni -------------> 1/7 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 4,29%</p><p>Oltre 2 anni -----------------------> 1/6 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 5%</p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000"><strong>SANZIONI - IMPOSTA DI BOLLO </strong></span></span></p><p></p><p><strong>Omesso o insufficiente pagamento dell’imposta (art. 25, co. 1 e 2, DPR 642/1972)</strong></p><p></p><p>° Dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta sin dall’origine sugli atti, documenti , registri elencati nella Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972.</p><p></p><p>° Dal 200% al 1000% dell’imposta, con minimo di € 103,00 per le violazioni relative alle cambiali, salvo quanto previsto dall’art. 32, co. 2, Legge 24/05/1977, n°227.</p><p></p><p><strong>RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a), a-bis), b), b-bis) e b-ter del D.Lgs. 472/1997)</strong></p><p></p><p>Entro 30 giorni --------------> 1/10 del 100% dell’imposta dovuta -----> 10% ------></p><p>€ 1,60</p><p>Dal 31° giorno al 90° giorno --> 1/9 del 100% dell’imposta dovuta --> 11,11% ---> € 1,77</p><p>Dal 91° giorno ad 1 anno -----> 1/8 del 100% dell’imposta dovuta --> 12,50% ----> € 2,00</p><p>Da 1 anno a 2 anni ----------> 1/7 del 100% dell’imposta dovuta --> 14,29% ------> € 2,28</p><p>Oltre 2 anni --------------------> 1/6 del 100% dell’imposta dovuta --<span style="font-size: 15px"><strong>></strong></span> 16,67% ------> € 2,66</p><p></p><p><u>NOTA</u></p><p></p><p>Il pagamento per il ravvedimento operoso che scade di sabato o nei giorni festivi, può slittare al primo giorno lavorativo successivo. Il DL 70/2011 all’art. 7, co. 1, lettera <em>h)</em> ha esteso lo slittamento del termine per il versamento delle imposte e delle sanzioni a tutti gli adempimenti fiscali: “<em>i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo</em>”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 449780, member: 31598"] I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di nuovo ravvedimento operoso sono arrivati. L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare risposta ad alcune problematiche ancora aperte, nella circolare n°23/E del 9 giugno 2015 è intervenuta fornendo tre importanti chiarimenti in materia. Il primo riguarda l’ambito di applicazione del ravvedimento entro 90 giorni previsto dalla nuova lettera a-[I]bis[/I]) del co. 1, art. 13, D.Lgs. n°472/1997. In primo luogo, viene affermato che “[I]la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate[/I] […] [I]rientrano nella disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche”. [/I]In secondo luogo, in riferimento a quest’ultima tassa, la circolare precisa che “[I]trova applicazione sull’intero territorio nazionale – e, dunque, anche nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna – solo la disposizione di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13 del decreto legislativo n.472 del 1997[/I]”, in altre parole il contribuente potrà applicare la riduzione sanzionatoria ad 1/9. Altra considerazione è che l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in riferimento all’ambito applicativo della nuova lettera b-[I]quater[/I]), secondo la quale è possibile regolarizzare una violazione già constatata, ai sensi dell’art. 24 della legge n°4/1929 corrispondendo la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, tale fattispecie sia applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Nella circolare in commento viene inoltre precisato che la nuova fattispecie, di cui alla lettera a-[I]bis, [/I]è prevista per: 1. gli omessi versamenti: se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento; 2. le violazioni commesse mediante le dichiarazioni: entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione; 3. le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 e al punto 2: è prevista una sanzione analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti. L’altro chiarimento riguarda la tempistica della nuova fattispecie prevista dalla lettera a-[I]bis[/I]). La formulazione della norma, infatti, era ambigua e si prestava ad interpretazioni differenti, in quanto non era chiaro se i 90 giorni dovessero scattare: 1. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione a presentare nell’anno in cui è stata commessa la violazione (in ipotesi di saldo IRPEF, entro 90 giorni dal 30 settembre); 2. dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta (in ipotesi di seconda rata IMU/TASI, entro il 16 marzo dell’anno successivo). L’Agenzia delle Entrate interviene sull’argomento e adotta l’interpretazione di cui al punto 2. Viene risolto così il problema applicativo in esame, chiarendo che se si tratta di “[I]versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali[/I] […] [I]il[/I] [I]dies a quo[/I] [I]per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis)”[/I] decorre da quello di scadenza del versamento (e non dal termine per la presentazione della dichiarazione). In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che “[I]le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione, bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento[/I]”. Viene ricordato che il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si applica, invece, “[I]alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione[/I]” tra le quali “[I]rientrano ad esempio[/I] [I]quelle[/I] [I]relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto[/I]”. Oltre a chiarire il citato aspetto, l’Agenzia, infine, facendo espresso riferimento alle finalità e ai presupposti fondanti dell’istituto del ravvedimento operoso rinnovato, precisa che la notifica di un avviso di accertamento (anche in caso di violazioni constatate in un PVC ovvero invito al contradditorio) preclude la sanatoria solo della violazione oggetto dell’atto stesso e non di altre (si tratta di un importante chiarimento fornito dall’Agenzia, sebbene lo stesso fosse evincibile dal punto 10.4 della circolare n°6/E del 19 febbraio scorso). Ne consegue, quindi, che anche nel caso in cui la violazione tributaria sia già stata constatata mediante un atto impositivo, il contribuente può sempre regolarizzare spontaneamente le eventuali altre irregolarità commesse diverse da quelle accertate, beneficiando delle sanzioni amministrative in misura ridotta. Le sanzioni ridotte, introdotte dalla legge di Stabilità 2015, che si aggiungono a quelle già vigenti, in un’ottica essenzialmente locativa, dovrebbero, a questo punto, essere le seguenti: [B][/B] [SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]SANZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO[/B][/COLOR][/SIZE] [B]Omissione della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia (art. 69, DPR 131/1986)[/B] Sono puniti con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta coloro che omettono: 1. la richiesta di registrazione: a) degli atti; b) dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta. 2. la presentazione della denuncia prevista dall’art. 19 dello stesso decreto (denunce di eventi successivi alla registrazione). [B]RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 472/1997)[/B] Entro 90 giorni --------------> 1/9 del 120% -----------> 13,33% dell’imposta dovuta Dal 91° giorno a 1 anno ---> 1/8 del 120% -----------> 15% dell’imposta dovuta Da 1 anno a 2 anni ---------> 1/7 del 120% -----------> 17,14% dell’imposta dovuta Oltre 2 anni -------------------> 1/6 del 120% ------------> 20% dell’imposta dovuta [U]NOTA[/U] Sull’omessa registrazione del contratto di locazione ovvero tardiva presentazione di atti e denunce l’interpretazione degli uffici fino ad oggi non è stata univoca (lo sarà ancora, alla luce della circolare n°23/E/2015?): alcuni uffici, al riguardo, hanno dato un’interpretazione di esclusione totale delle nuove mini-sanzioni, altri non applicano la nuova sanzione del 13,33% (1/9 del 120%) prevista per un ritardo entro i 90 giorni, ma quella “vecchia” del 12% (1/10 del 120%), pertanto, si consiglia, prima di effettuare il versamento, di verificare la prassi dell’ufficio competente. [B]Omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta [/B] Se il pagamento dell’imposta di registro viene effettuato tardivamente, è dovuta una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997). La sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di ogni sua frazione nel termine previsto (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997). [B]RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 471/1997)[/B] Entro 30 giorni ------------------> 1/10 del 30% dell’imposta dovuta-----------> 3% Dal 31° giorno al 90° giorno --> 1/9 del 30% dell’imposta dovuta -----------> 3,33% Dal 91° giorno ad 1 anno------> 1/8 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 3,75% Da 1 anno a 2 anni -------------> 1/7 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 4,29% Oltre 2 anni -----------------------> 1/6 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 5% [SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]SANZIONI - IMPOSTA DI BOLLO [/B][/COLOR][/SIZE] [B]Omesso o insufficiente pagamento dell’imposta (art. 25, co. 1 e 2, DPR 642/1972)[/B] ° Dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta sin dall’origine sugli atti, documenti , registri elencati nella Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972. ° Dal 200% al 1000% dell’imposta, con minimo di € 103,00 per le violazioni relative alle cambiali, salvo quanto previsto dall’art. 32, co. 2, Legge 24/05/1977, n°227. [B]RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a), a-bis), b), b-bis) e b-ter del D.Lgs. 472/1997)[/B] Entro 30 giorni --------------> 1/10 del 100% dell’imposta dovuta -----> 10% ------> € 1,60 Dal 31° giorno al 90° giorno --> 1/9 del 100% dell’imposta dovuta --> 11,11% ---> € 1,77 Dal 91° giorno ad 1 anno -----> 1/8 del 100% dell’imposta dovuta --> 12,50% ----> € 2,00 Da 1 anno a 2 anni ----------> 1/7 del 100% dell’imposta dovuta --> 14,29% ------> € 2,28 Oltre 2 anni --------------------> 1/6 del 100% dell’imposta dovuta --[SIZE=4][B]>[/B][/SIZE] 16,67% ------> € 2,66 [U]NOTA[/U] Il pagamento per il ravvedimento operoso che scade di sabato o nei giorni festivi, può slittare al primo giorno lavorativo successivo. Il DL 70/2011 all’art. 7, co. 1, lettera [I]h)[/I] ha esteso lo slittamento del termine per il versamento delle imposte e delle sanzioni a tutti gli adempimenti fiscali: “[I]i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo[/I]”. [/QUOTE]
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