Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Obblighi del conduttore contratto 4+4 legge n. 431 del 1998
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 168184" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p>Cominciamo dalla fine della domanda. La norma prevede che il locatore può validamente comunicare al conduttore la propria volontà di non procedere al rinnovo alla prima scadenza - con <strong>preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza contrattuale</strong> a mezzo lettera raccomandata - <strong>solo in presenza di pochi e specifici motivi</strong> indicati dalla legge 392/1978 (cosiddetta dell'"equo canone"). </p><p></p><p>Quanto agli "inconvenienti" lamentati dal conduttore (presumo verificatisi in una fase successiva all'atto della stipula del contratto), occorre fare riferimento al contratto e all'uso pattuito come parametro per risolvere tali particolari fattispecie: in generale si può dire che sono a carico del locatore tutti <strong>gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria</strong>, restando, invece, esclusa la sola piccola manutenzione (artt. 1576 e 1609 cod. civ.) - intendendosi per tale, le opere di entità e costi molto limitati - posta a carico del conduttore. </p><p></p><p>Per quanto riguarda l'odore dai sanitari, se tale difetto non dipende da un cattivo funzionamento dello scarico, ma dalla semplice pulizia della fossa biologica, tale onere, in genere, è posto a carico del conduttore (salvo accordi diversi).</p><p></p><p>Per quanto, invece, riguarda la presenza di infiltrazioni dal tetto e fenomeni di umidità, è difficile esprimere un giudizio senza visionare i locali. Certo è che in questi casi (trattasi non di guasti, bensì di vizi) non è data la possibilità al conduttore di porvi rimedio. Spetta al locatore provvedere alla pronta eliminazione dei vizi stessi. In difetto, il conduttore può richiedere la risoluzione del contratto oppure una giusta riduzione del canone proporzionalmente all'entità e alla natura dei vizi verificatisi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 168184, member: 31598"] [I][/I][B][/B][B][/B][B][/B] Cominciamo dalla fine della domanda. La norma prevede che il locatore può validamente comunicare al conduttore la propria volontà di non procedere al rinnovo alla prima scadenza - con [B]preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza contrattuale[/B] a mezzo lettera raccomandata - [B]solo in presenza di pochi e specifici motivi[/B] indicati dalla legge 392/1978 (cosiddetta dell'"equo canone"). Quanto agli "inconvenienti" lamentati dal conduttore (presumo verificatisi in una fase successiva all'atto della stipula del contratto), occorre fare riferimento al contratto e all'uso pattuito come parametro per risolvere tali particolari fattispecie: in generale si può dire che sono a carico del locatore tutti [B]gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria[/B], restando, invece, esclusa la sola piccola manutenzione (artt. 1576 e 1609 cod. civ.) - intendendosi per tale, le opere di entità e costi molto limitati - posta a carico del conduttore. Per quanto riguarda l'odore dai sanitari, se tale difetto non dipende da un cattivo funzionamento dello scarico, ma dalla semplice pulizia della fossa biologica, tale onere, in genere, è posto a carico del conduttore (salvo accordi diversi). Per quanto, invece, riguarda la presenza di infiltrazioni dal tetto e fenomeni di umidità, è difficile esprimere un giudizio senza visionare i locali. Certo è che in questi casi (trattasi non di guasti, bensì di vizi) non è data la possibilità al conduttore di porvi rimedio. Spetta al locatore provvedere alla pronta eliminazione dei vizi stessi. In difetto, il conduttore può richiedere la risoluzione del contratto oppure una giusta riduzione del canone proporzionalmente all'entità e alla natura dei vizi verificatisi. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Obblighi del conduttore contratto 4+4 legge n. 431 del 1998
Alto