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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 225255" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Prima di scappare in stazione, voglio dare anch’io il mio contributo (dissonante <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" />) al dibattito.</span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Personalmente nutro qualche dubbio, Basty, sul pagamento delle marche da bollo sul contratto in sede di revoca del regime sostitutivo. Né il Provv. Ag. delle Entrate 7 aprile 2011, né la circolare n°26/E 1° giugno 2011 fanno riferimento a tale obbligo. Il primo regola in parte la facoltà di revoca stabilendo solo che la stessa “<em>comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta”</em>, la seconda ribadisce che “<em>in caso di revoca dell’opzione da parte del locatore nelle annualità successive ritorna dovuta l’imposta di registro sui canoni relativi alle annualità successive</em>”. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Aggiungerei inoltre che, in tema di manifestazione della revoca (comunicazione in carta libera o modello 69 opportunamente adattato), è consigliabile al locatore – come precisato dalla recente circolare n°20/E 4 giugno 2012 (pagg. 3 e 4) – la comunicazione al conduttore (pur se non obbligatoria) anche per metterlo al corrente degli aggiornamenti e della responsabilità solidale ai fini dell’imposta di registro.</span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Mi spiace ricontraddirti, Basty. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> <strong>La variazione predeterminata del canone di locazione per i contratti del modello libero</strong> – consistente nella fissazione di canoni differenziati e crescenti, sia sotto forma di aumento progressivo della misura del canone, sia sotto forma di fissazione di una misura di canone determinata con contestuale accordo con il quale se ne prevede una riduzione per i primi anni (per agevolare, ad esempio, il conduttore, magari impreparato a far fronte da subito alle pretese economiche del locatore, oppure perché tenuto ad accollarsi spese di piccole modifiche agli spazi ovvero di acquisto dell’arredamento al fine di adattare l’alloggio appena preso in locazione alle sue esigenze) – è prassi del tutto legittima e ritenuta ammissibile dalla dottrina. E’ opinione concorde che la previsione di canoni di locazione in misura differenziata sia legittima e non si ponga in contrasto con il disposto di cui all’art. 13, legge n°431/1998, purché ciò avvenga in sede di conclusione del contratto e non già nel corso del rapporto. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Nei contratti “liberi”, infatti gli unici limiti ai quali fare riferimento in proposito, sono quelli di cui all’art. 13, comma 1, legge n°431/1998, che prevede la nullità di “<em>ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato</em>”, e di cui al comma 4 dello stesso articolo, che dispone che “<em>per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, sono nulli, in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito</em>”. Disposizioni – a tutela del conduttore – che mirano a garantire che la misura (anche variabile, per l’appunto) del canone di locazione non venga elevata in costanza di rapporto, fatto salvo l’aggiornamento. </span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">So, adesso, di esprimere un’opinione fortemente minoritaria (che mi costerà gli strali degli altri forumisti), ma i canoni differenziati e crescenti non rientrano, a mio personale avviso, nel fenomeno inviolabile di “aggiornamento”, bandito dalla cedolare secca (cfr. </span><span style="font-family: 'Verdana'">Ag. delle Entrate, circolare n°26/E, pag. 12):</span><span style="font-family: 'Verdana'">“[…]</span><em>in applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende avvalersi del regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione <strong>alle variazioni del canone che derivino dall’applicazione di indici di aggiornamento</strong>, inclusa la variazione [ISTAT]</em><span style="font-family: 'Verdana'">”, ma in quello di una </span><strong>diversa rateazione dell’unico canone complessivo, dovuto per l’intera durata contrattuale</strong><span style="font-family: 'Verdana'">, che, quindi, potrebbe (nota l’uso salvifico del condizionale) coesistere con il regime sostitutivo. L’ho detto? L’ho detto. E, adesso (in attesa che la questione venga sviscerata in sede civilistica), colpite pure al cuore, miei adorati! </span><span style="font-family: 'Verdana'"><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/heartbeat.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":amore:" title="Love :amore:" data-shortname=":amore:" /></span><span style="font-family: 'Verdana'"><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 225255, member: 31598"] [FONT=Verdana]Prima di scappare in stazione, voglio dare anch’io il mio contributo (dissonante :mrgreen:) al dibattito.[/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]Personalmente nutro qualche dubbio, Basty, sul pagamento delle marche da bollo sul contratto in sede di revoca del regime sostitutivo. Né il Provv. Ag. delle Entrate 7 aprile 2011, né la circolare n°26/E 1° giugno 2011 fanno riferimento a tale obbligo. Il primo regola in parte la facoltà di revoca stabilendo solo che la stessa “[I]comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta”[/I], la seconda ribadisce che “[I]in caso di revoca dell’opzione da parte del locatore nelle annualità successive ritorna dovuta l’imposta di registro sui canoni relativi alle annualità successive[/I]”. [/FONT] [FONT=Verdana]Aggiungerei inoltre che, in tema di manifestazione della revoca (comunicazione in carta libera o modello 69 opportunamente adattato), è consigliabile al locatore – come precisato dalla recente circolare n°20/E 4 giugno 2012 (pagg. 3 e 4) – la comunicazione al conduttore (pur se non obbligatoria) anche per metterlo al corrente degli aggiornamenti e della responsabilità solidale ai fini dell’imposta di registro.[/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]Mi spiace ricontraddirti, Basty. :fiore::) [B]La variazione predeterminata del canone di locazione per i contratti del modello libero[/B] – consistente nella fissazione di canoni differenziati e crescenti, sia sotto forma di aumento progressivo della misura del canone, sia sotto forma di fissazione di una misura di canone determinata con contestuale accordo con il quale se ne prevede una riduzione per i primi anni (per agevolare, ad esempio, il conduttore, magari impreparato a far fronte da subito alle pretese economiche del locatore, oppure perché tenuto ad accollarsi spese di piccole modifiche agli spazi ovvero di acquisto dell’arredamento al fine di adattare l’alloggio appena preso in locazione alle sue esigenze) – è prassi del tutto legittima e ritenuta ammissibile dalla dottrina. E’ opinione concorde che la previsione di canoni di locazione in misura differenziata sia legittima e non si ponga in contrasto con il disposto di cui all’art. 13, legge n°431/1998, purché ciò avvenga in sede di conclusione del contratto e non già nel corso del rapporto. [/FONT] [FONT=Verdana]Nei contratti “liberi”, infatti gli unici limiti ai quali fare riferimento in proposito, sono quelli di cui all’art. 13, comma 1, legge n°431/1998, che prevede la nullità di “[I]ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato[/I]”, e di cui al comma 4 dello stesso articolo, che dispone che “[I]per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, sono nulli, in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito[/I]”. Disposizioni – a tutela del conduttore – che mirano a garantire che la misura (anche variabile, per l’appunto) del canone di locazione non venga elevata in costanza di rapporto, fatto salvo l’aggiornamento. [/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]So, adesso, di esprimere un’opinione fortemente minoritaria (che mi costerà gli strali degli altri forumisti), ma i canoni differenziati e crescenti non rientrano, a mio personale avviso, nel fenomeno inviolabile di “aggiornamento”, bandito dalla cedolare secca (cfr. [/FONT][FONT=Verdana]Ag. delle Entrate, circolare n°26/E, pag. 12):[/FONT][FONT=Verdana]“[…][/FONT][I]in applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende avvalersi del regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione [B]alle variazioni del canone che derivino dall’applicazione di indici di aggiornamento[/B], inclusa la variazione [ISTAT][/I][FONT=Verdana]”, ma in quello di una [/FONT][B]diversa rateazione dell’unico canone complessivo, dovuto per l’intera durata contrattuale[/B][FONT=Verdana], che, quindi, potrebbe (nota l’uso salvifico del condizionale) coesistere con il regime sostitutivo. L’ho detto? L’ho detto. E, adesso (in attesa che la questione venga sviscerata in sede civilistica), colpite pure al cuore, miei adorati! [/FONT][FONT=Verdana]:amore:[/FONT][FONT=Verdana]:fiore:[/FONT] [/QUOTE]
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