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<blockquote data-quote="panda" data-source="post: 15785" data-attributes="member: 81"><p>Ciao Biagiofx,</p><p></p><p>il notaio ha perfettamente ragione.</p><p></p><p>Codice Civile.</p><p><span style="color: #FF0000">Art. 746. Collazione d'immobili.- (1) la collazione di un bene immobile si fà o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, ascelta di chi conferisce.</span></p><p><span style="color: #FF0000">(2) Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fà soltanto con l'imputazione.</span> </p><p></p><p>pertanto qualora il bene sia stato venduto o ipotecato e il donante sia deceduto , un eventuale altro erede non può pretendere il bene ,ma solo la sua parte ,se nè ha diritto , in denaro da coloro che hanno alienato l'immobile.</p><p></p><p>le banche non vogliono ammattire e pertanto evitano.giusto il consiglio di rivolgersi ad un mediatore creditizio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="panda, post: 15785, member: 81"] Ciao Biagiofx, il notaio ha perfettamente ragione. Codice Civile. [color=#FF0000]Art. 746. Collazione d'immobili.- (1) la collazione di un bene immobile si fà o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, ascelta di chi conferisce. (2) Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fà soltanto con l'imputazione.[/color] pertanto qualora il bene sia stato venduto o ipotecato e il donante sia deceduto , un eventuale altro erede non può pretendere il bene ,ma solo la sua parte ,se nè ha diritto , in denaro da coloro che hanno alienato l'immobile. le banche non vogliono ammattire e pertanto evitano.giusto il consiglio di rivolgersi ad un mediatore creditizio. [/QUOTE]
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