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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Passaggio dal ruolo al REA: dopo la scadenza possibilità e sanzioni
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Testo
<blockquote data-quote="SGTorino" data-source="post: 344471"><p>Con lunedì <strong>30 settembre 2013</strong> sono definitivamente <strong>scaduti i termini</strong> previsti dal <a href="http://www.ce.camcom.it/files/registro_imprese/mediatori/DM26ott2011_mediatori.pdf" target="_blank"><strong>Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011</strong></a>, prorogati fino a tale data dal <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2027478" target="_blank"><strong>Decreto Ministeriale 23/04/2013</strong></a>, entro cui le imprese iscritte al soppresso Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione, tenuto dalle Camere di Commercio provinciali, avrebbero dovuto aggiornare la loro posizione nel Registro delle Imprese e nel REA.</p><p>A seguito della Circolare esplicativa del MISE riportata in calce, l'Area Anagrafe Economica della CCIAA di Torino ha emanato la <strong><a href="http://images.to.camcom.it/f/NoteInformative/21/21355_CCIAATO_17102013.pdf" target="_blank">Nota informativa n. 4 del 17 ottobre 2013</a> </strong>con la quale comunica che per le imprese in attività che non abbiano provveduto all'aggiornamento entro il 30/09/13:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">resta possibile la presentazione della richiesta di aggiornamento, ma sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA);</li> <li data-xf-list-type="ul">quando sarà elaborata la lista delle imprese che non hanno presentato la richiesta di aggiornamento, nei loro confronti sarà avviato un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività disposta con provvedimento motivato del Conservatore. Prima del provvedimento di inibizione, all’impresa sarà assegnato un congruo termine per presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione che, se presentata, sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA). In caso contrario, all’impresa sarà notificato il provvedimento di inibizione del Conservatore. A partire dalla data di ricevimento del provvedimento, l’impresa non potrà più esercitare l’attività; diversamente alla stessa verrà applicata la sanzione per esercizio abusivo dell’attività. </li> </ul><p>Per le persone fisiche che non si sono iscritte nell’apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013, non sarà invece più possibile richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del REA (REGIME TRANSITORIO). </p><p><strong>In ogni caso, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce</strong>, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/10/11 e quindi <strong>fino al 12/05/2016,</strong> <strong>requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività</strong>.</p><p></p><p></p><p><strong>DOCUMENTO UTILE</strong></p><p><strong><a href="https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MseG5EMkVFS3JCeE0/edit?usp=sharing" target="_blank">La Circolare esplicativa del MiSE n. 3662/C del 10/10/2013</a></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SGTorino, post: 344471"] Con lunedì [B]30 settembre 2013[/B] sono definitivamente [B]scaduti i termini[/B] previsti dal [URL='http://www.ce.camcom.it/files/registro_imprese/mediatori/DM26ott2011_mediatori.pdf'][B]Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011[/B][/URL], prorogati fino a tale data dal [URL='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2027478'][B]Decreto Ministeriale 23/04/2013[/B][/URL], entro cui le imprese iscritte al soppresso Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione, tenuto dalle Camere di Commercio provinciali, avrebbero dovuto aggiornare la loro posizione nel Registro delle Imprese e nel REA. A seguito della Circolare esplicativa del MISE riportata in calce, l'Area Anagrafe Economica della CCIAA di Torino ha emanato la [B][URL='http://images.to.camcom.it/f/NoteInformative/21/21355_CCIAATO_17102013.pdf']Nota informativa n. 4 del 17 ottobre 2013[/URL] [/B]con la quale comunica che per le imprese in attività che non abbiano provveduto all'aggiornamento entro il 30/09/13: [LIST] [*]resta possibile la presentazione della richiesta di aggiornamento, ma sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA); [*]quando sarà elaborata la lista delle imprese che non hanno presentato la richiesta di aggiornamento, nei loro confronti sarà avviato un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività disposta con provvedimento motivato del Conservatore. Prima del provvedimento di inibizione, all’impresa sarà assegnato un congruo termine per presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione che, se presentata, sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA). In caso contrario, all’impresa sarà notificato il provvedimento di inibizione del Conservatore. A partire dalla data di ricevimento del provvedimento, l’impresa non potrà più esercitare l’attività; diversamente alla stessa verrà applicata la sanzione per esercizio abusivo dell’attività. [/LIST] Per le persone fisiche che non si sono iscritte nell’apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013, non sarà invece più possibile richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del REA (REGIME TRANSITORIO). [B]In ogni caso, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce[/B], nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/10/11 e quindi [B]fino al 12/05/2016,[/B] [B]requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività[/B]. [B]DOCUMENTO UTILE [URL='https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MseG5EMkVFS3JCeE0/edit?usp=sharing']La Circolare esplicativa del MiSE n. 3662/C del 10/10/2013[/URL][/B] [/QUOTE]
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