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<blockquote data-quote="Lucio Carassini" data-source="post: 175805" data-attributes="member: 39755"><p><strong>Disinformazione !!!</strong></p><p></p><p></p><p> </p><p>Codice Civile Art. 1918 </p><p><strong>L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione</strong>. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione. I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. …”</p><p></p><p>Nell’alienare un bene coperto da polizza assicurativa, pertanto, il venditore dovrà ricordarsi, a pena di dover egli pagare il premio assicurativo, di avvertire: </p><p>- l’assicuratore, di aver venduto il bene assicurato;</p><p>- il nuovo proprietario del bene, dell’esistenza della polizza di assicurazione (in modo che egli possa eventualmente evitare di subentrare nelle obbligazioni contrattuali comunicando, entro 10 giorni dalla scadenza del premio, la propria indisponibilità all’assicuratore).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Lucio Carassini, post: 175805, member: 39755"] [b]Disinformazione !!![/b] Codice Civile Art. 1918 [B]L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione[/B]. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione. I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. …” Nell’alienare un bene coperto da polizza assicurativa, pertanto, il venditore dovrà ricordarsi, a pena di dover egli pagare il premio assicurativo, di avvertire: - l’assicuratore, di aver venduto il bene assicurato; - il nuovo proprietario del bene, dell’esistenza della polizza di assicurazione (in modo che egli possa eventualmente evitare di subentrare nelle obbligazioni contrattuali comunicando, entro 10 giorni dalla scadenza del premio, la propria indisponibilità all’assicuratore). [/QUOTE]
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