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<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 695346" data-attributes="member: 82466"><p>oltre all'eventuale preliminare stipulato, dovresti controllare se la tua cooperativa rientra tra quelle cd. "a proprietà individuale o divisa", oppure a quelle cd. "a proprietà indivisa": ciò dovrebbe risultare dall'esame delle statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa edilizia</p><p></p><p>in linea generale, con la prima - quella cd. "a proprietà individuale o divisa" - i soci intendono ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio; la cooperativa, quindi, realizza gli immobili delle unità abitative da assegnare (vendere) ai soci e che, pertanto, NON sono destinate a far parte del patrimonio della cooperativa stessa</p><p></p><p></p><p>sempre in via generale, con la seconda - quella cd. "a proprietà indivisa" - i soci intendono, invece, ottenere l'assegnazione in godimento a tempo indeterminato dell'alloggio. La cooperativa, quindi, realizza gli immobili che rientrano nel patrimonio della cooperativa e che verranno assegnati solo in godimento ai soci assegnatari</p><p></p><p></p><p></p><p>nella prima ipotesi, la costruzione è finalizzata ad una vendita, la cooperativa diventa "costruttore" e, quindi, troveranno applicazione tutte le norme di cui al Decreto legislativo 122/2005 , nella seconda, no, perchè la proprietà degli immobili non si trasferisce ai soci, ma rimane della cooperativa</p><p></p><p>NB. peraltro, ai sensi dell'art. 1 del sopra citato Decreto, lettera a), per "acquirente" deve intendersi anche colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa edilizia abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto REALE di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa (quindi, il pistolotto di cui sopra - che non vale per la locazione - si applicherà non solo nei casi di vendita, ma anche di trasferimento da parte della cooperativa dell' usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù prediale)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 695346, member: 82466"] oltre all'eventuale preliminare stipulato, dovresti controllare se la tua cooperativa rientra tra quelle cd. "a proprietà individuale o divisa", oppure a quelle cd. "a proprietà indivisa": ciò dovrebbe risultare dall'esame delle statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa edilizia in linea generale, con la prima - quella cd. "a proprietà individuale o divisa" - i soci intendono ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio; la cooperativa, quindi, realizza gli immobili delle unità abitative da assegnare (vendere) ai soci e che, pertanto, NON sono destinate a far parte del patrimonio della cooperativa stessa sempre in via generale, con la seconda - quella cd. "a proprietà indivisa" - i soci intendono, invece, ottenere l'assegnazione in godimento a tempo indeterminato dell'alloggio. La cooperativa, quindi, realizza gli immobili che rientrano nel patrimonio della cooperativa e che verranno assegnati solo in godimento ai soci assegnatari nella prima ipotesi, la costruzione è finalizzata ad una vendita, la cooperativa diventa "costruttore" e, quindi, troveranno applicazione tutte le norme di cui al Decreto legislativo 122/2005 , nella seconda, no, perchè la proprietà degli immobili non si trasferisce ai soci, ma rimane della cooperativa NB. peraltro, ai sensi dell'art. 1 del sopra citato Decreto, lettera a), per "acquirente" deve intendersi anche colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa edilizia abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto REALE di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa (quindi, il pistolotto di cui sopra - che non vale per la locazione - si applicherà non solo nei casi di vendita, ma anche di trasferimento da parte della cooperativa dell' usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù prediale) [/QUOTE]
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