Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Posso vendere il compromesso prima del rogito notarile?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 204807" data-attributes="member: 822"><p>Sarebbe interessante vedere, se il preliminare privo della possibilita' di cessione ( che e' ben diverso che persone da nominare ), e sopratutto se il prezzo e' diverso da quanto pattuito nel preliminare registrato.</p><p>Rimane comunque il fatto che è noto come ciascuna parte di un contratto a prestazioni corrispettive possa sostituire a sé un terzo, <strong>se le prestazioni non sono state eseguite e purché</strong><strong> “l’altra parte vi consenta”</strong> (art. 1406 c.c.).</p><p>Attraverso il consenso preventivo alla cessione, ammesso dall’art. 1407 c.c., è</p><p>possibile dare immediata efficacia alla comunicazione della sostituzione, con</p><p>uno schema che pare ripetere quello della dichiarazione di nomina a seguito di riserva contenuta nel preliminare.</p><p><strong>La profonda distinzione tra preliminare per persona da nominare e preliminare</strong><strong> con autorizzazione preventiva alla cessione si individua, però, proprio negli effetti,</strong><strong> da una parte, della dichiarazione di nomina e, dall’altra, della cessione del contratto</strong><strong> al terzo.</strong></p><p>Nel primo caso, infatti, il terzo subentra quale parte sostanziale del rapporto</p><p>con effetto ex tunc, estromettendo totalmente lo stipulante; nella cessione del contratto,invece, la sostituzione avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc. In questa seconda ipotesi la complessiva operazione economica è frazionata giuridicamente in due momenti, cui corrispondono diverse parti del contratto.</p><p>NDR Evitiamo di dire caxate<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 204807, member: 822"] Sarebbe interessante vedere, se il preliminare privo della possibilita' di cessione ( che e' ben diverso che persone da nominare ), e sopratutto se il prezzo e' diverso da quanto pattuito nel preliminare registrato. Rimane comunque il fatto che è noto come ciascuna parte di un contratto a prestazioni corrispettive possa sostituire a sé un terzo, [B]se le prestazioni non sono state eseguite e purché[/B][B] “l’altra parte vi consenta”[/B] (art. 1406 c.c.). Attraverso il consenso preventivo alla cessione, ammesso dall’art. 1407 c.c., è possibile dare immediata efficacia alla comunicazione della sostituzione, con uno schema che pare ripetere quello della dichiarazione di nomina a seguito di riserva contenuta nel preliminare. [B]La profonda distinzione tra preliminare per persona da nominare e preliminare[/B][B] con autorizzazione preventiva alla cessione si individua, però, proprio negli effetti,[/B][B] da una parte, della dichiarazione di nomina e, dall’altra, della cessione del contratto[/B][B] al terzo.[/B] Nel primo caso, infatti, il terzo subentra quale parte sostanziale del rapporto con effetto ex tunc, estromettendo totalmente lo stipulante; nella cessione del contratto,invece, la sostituzione avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc. In questa seconda ipotesi la complessiva operazione economica è frazionata giuridicamente in due momenti, cui corrispondono diverse parti del contratto. NDR Evitiamo di dire caxateO_o [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Posso vendere il compromesso prima del rogito notarile?
Alto