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Testo
<blockquote data-quote="Roby" data-source="post: 610534" data-attributes="member: 698"><p>Il <strong>diritto di prelazione</strong> è concesso all’inquilino <strong>soltanto</strong> in occasione della <strong>prima scadenza</strong>, cioè qualora il proprietario abbia manifestato la volontà d’impedire il <strong>rinnovo del contratto</strong>, ad esempio, per gli ulteriori 4 anni, motivandolo con l’intenzione di vendere l’immobile locato.</p><p>Tale conclusione è stata sancita dalla Suprema Corte di <strong>Cassazione</strong> la quale ha precisato che il «<strong><em>diritto di prelazione</em></strong><em> non è normativamente previsto, in favore del conduttore in assoluto, in quanto conduttore, ma <strong>solo</strong> nella limitata ipotesi in cui il locatore gli abbia intimato disdetta per la <strong>prima scadenza</strong>, comunicandogli di voler <strong>cedere</strong> la <strong>proprietà</strong> a terzi. E ciò, come misura atta a compensare in qualche modo il sacrificio del mancato godimento dell’immobile tolto in locazione, per l’ulteriore quadriennio normativamente previsto, a fronte della utilità, per il locatore, purchè sprovvisto di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, di poter vendere a terzi il bene</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Roby, post: 610534, member: 698"] Il [B]diritto di prelazione[/B] è concesso all’inquilino [B]soltanto[/B] in occasione della [B]prima scadenza[/B], cioè qualora il proprietario abbia manifestato la volontà d’impedire il [B]rinnovo del contratto[/B], ad esempio, per gli ulteriori 4 anni, motivandolo con l’intenzione di vendere l’immobile locato. Tale conclusione è stata sancita dalla Suprema Corte di [B]Cassazione[/B] la quale ha precisato che il «[B][I]diritto di prelazione[/I][/B][I] non è normativamente previsto, in favore del conduttore in assoluto, in quanto conduttore, ma [B]solo[/B] nella limitata ipotesi in cui il locatore gli abbia intimato disdetta per la [B]prima scadenza[/B], comunicandogli di voler [B]cedere[/B] la [B]proprietà[/B] a terzi. E ciò, come misura atta a compensare in qualche modo il sacrificio del mancato godimento dell’immobile tolto in locazione, per l’ulteriore quadriennio normativamente previsto, a fronte della utilità, per il locatore, purchè sprovvisto di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, di poter vendere a terzi il bene[/I] [/QUOTE]
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