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<blockquote data-quote="Tommaso Badano" data-source="post: 246434" data-attributes="member: 31499"><p>Ho portato avanti per un paio di mesi una trattativa simile, che poi purtroppo non è andata a buon fine per i tentennamenti della parte venditrice. Avevamo messo in piedi più opzioni per concordare alla fine una compravndita con pagamento rateale per i primi cinque anni anni (pagamento di quote di acquisto, non di locazione altrimenti diventerebbe imponibile IRPEF per il venditore) con pagamento dell'ultima rata (il grosso) a fine periodo. A garanzia della parte venditrice veniva inserita una clausola risolutiva espressa ai sensi art. 1456 CC che prevedeva che, in caso di inadempienza per oltre sei mesi di una qualunque obbligazione da parte dell'acquirente, il contratto si sarebbe automaticamente risolto. In questo caso il rogito si faceva subito con immediato passaggio della proprietà di modo che la aprte venditrice non dovesse continuare a pagare IMU ecc. L'art. 1456 si impugna per diritto, per cui in caso di inadempienza non serve una causa civile ma si risolve immediatamente il contratto. Incontratevi assieme dal notaio e troverete la soluzione migliore per entrambe le parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tommaso Badano, post: 246434, member: 31499"] Ho portato avanti per un paio di mesi una trattativa simile, che poi purtroppo non è andata a buon fine per i tentennamenti della parte venditrice. Avevamo messo in piedi più opzioni per concordare alla fine una compravndita con pagamento rateale per i primi cinque anni anni (pagamento di quote di acquisto, non di locazione altrimenti diventerebbe imponibile IRPEF per il venditore) con pagamento dell'ultima rata (il grosso) a fine periodo. A garanzia della parte venditrice veniva inserita una clausola risolutiva espressa ai sensi art. 1456 CC che prevedeva che, in caso di inadempienza per oltre sei mesi di una qualunque obbligazione da parte dell'acquirente, il contratto si sarebbe automaticamente risolto. In questo caso il rogito si faceva subito con immediato passaggio della proprietà di modo che la aprte venditrice non dovesse continuare a pagare IMU ecc. L'art. 1456 si impugna per diritto, per cui in caso di inadempienza non serve una causa civile ma si risolve immediatamente il contratto. Incontratevi assieme dal notaio e troverete la soluzione migliore per entrambe le parti. [/QUOTE]
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