Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Preliminare di acquisto immobile già pignorato e assegno postdatato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 121627" data-attributes="member: 10285"><p>Ho avuto modo di leggere adesso la Tua risposta e solo adesso posso rispondere senza peraltro entrare in polemica ( non mi sembra il caso ) sorvolo anche sulla tua dichiarazione in merito alle mie " cose false " penso che inesatte sarebbe stato più indicato, comunque giusto per chiarire mi preme specificare alcune cose:</p><p>1- </p><p>Concordo sul fatto che non conosco le carte ma ho solo la versione di Peopeone ma purtroppo è su questa versione che è stata aperta questa discussione come tante altre , ed è su questa versione che noi possiamo dare un consiglio, un parere personale o quant'altro possa aiutare chi viene in questo Forum, se poi chi viene qui a cercare un consiglio riporta fatti e condizioni diverse dalla realtà , beh questo purtroppo può solo andare a suo nocumento non certamente al nostro che in buona fede abbiamo cercato di indicare una strada.</p><p></p><p>2- </p><p>Per non essere tacciato di dire cose false mi farò aiutare da precisi riferimenti giuridici </p><p>" L'espropiazione forzata si inizia con il pignoramento(art 491 cpc). Il pignoramento è atto di ingiunzione con cui si sottrae al debitore la disponibilità di un bene con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido.(492 cpc) " </p><p>A mio parere la Società stante la procedura di vendita all'asta già andata oltre il primo incanto dovrebbe essere nell'indisponibilità giuridica del bene. , </p><p>3- </p><p>Salvo andare a ricercare motivi di annullabilità o risoluzione contrattuale mi rifaccio sempre all'art 492 Codice Procedura Civile che recita :</p><p>Salve le forme particolari previste nei capi seguenti , il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p><p>ed inoltre </p><p>1351 c.c. il contratto preliminare, a pena di nullità, deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto definitivo. Il contratto definitivo è destinato a prendere il posto del contratto preliminare, sicchè è al definitivo che si guarda ai fini della rescissione, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti e delle azioni contrattuali.</p><p>Sempre secondo una mia lettura se il contratto preliminare deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto definitivo , non sussistendo nel preliminare la forma in quanto l'art. 492 recita che qualsiasi atto compiuto è invalido ( cioè per me nullo ) per logica conseguenza il preliminare per me è nullo.</p><p>4- Assolutamente vero ma con l’art. 3 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 il contratto preliminare di compravendita ha assunto, in virtù del principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, una nuova veste, quella appunto di sancire degli obblighi ben precisi rispetto alla mera promessa di vendere.</p><p></p><p>5- </p><p>Rientra nei principi di libertà individuale compiere un'azione salvo poi verificare che detta azione può essere un reato tralaltro punibile con la legge, però sempre leggendo l’art. 1478 c.c. – relativo al contratto di vendita di cosa altrui – è applicabile per analogia anche al contratto preliminare di vendita e, pertanto, il promittente venditore è tenuto a procurare l’acquisto del bene al compratore, il che, secondo la Suprema Corte, può avvenire o attraverso una doppia alienazione o facendo trasferire direttamente il bene dal terzo al promissario.</p><p>Secondo me nel caso specifico di cui stiamo parlando il promittente venditore di cosa altrui non ha titolo per vendere, se invece parliamo in generale allora sono disponibile alla trattativa per la vendita del mio immobile<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p><p>Per finire la lettura di precise disposizione di legge e la susseguente interpretazione mi può aver indotto a dire cose inesatte , perchè non conosco le carte nello specifico e perchè non sono un avvocato praticante, ma ascrivermi la falsità delle mie dichiarazioni/ consiglio sulla base di quanto riferito da Peopeone è un pò eccessivo. </p><p>Sempre precisandoti che non sono animato da nessuno spirito di polemica Ti saluto con cordialità ed a ritrovarci su altra discussione. Salutoni Fabrizio<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /></p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 35 minuti </em>:</p><p></p><p>Aggiungo a titolo di precisazione, per evitare ulteriori fraintendimenti che le mie indicazioni sono riferite al fatto cosi' come riportato e cioe' la vendita fatta escludendo il tribunale e' logico che, sussistendone i requisiti, la vendita con l' accordo dei creditori e l' ausilio del tribunale e' possibile</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 121627, member: 10285"] Ho avuto modo di leggere adesso la Tua risposta e solo adesso posso rispondere senza peraltro entrare in polemica ( non mi sembra il caso ) sorvolo anche sulla tua dichiarazione in merito alle mie " cose false " penso che inesatte sarebbe stato più indicato, comunque giusto per chiarire mi preme specificare alcune cose: 1- Concordo sul fatto che non conosco le carte ma ho solo la versione di Peopeone ma purtroppo è su questa versione che è stata aperta questa discussione come tante altre , ed è su questa versione che noi possiamo dare un consiglio, un parere personale o quant'altro possa aiutare chi viene in questo Forum, se poi chi viene qui a cercare un consiglio riporta fatti e condizioni diverse dalla realtà , beh questo purtroppo può solo andare a suo nocumento non certamente al nostro che in buona fede abbiamo cercato di indicare una strada. 2- Per non essere tacciato di dire cose false mi farò aiutare da precisi riferimenti giuridici " L'espropiazione forzata si inizia con il pignoramento(art 491 cpc). Il pignoramento è atto di ingiunzione con cui si sottrae al debitore la disponibilità di un bene con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido.(492 cpc) " A mio parere la Società stante la procedura di vendita all'asta già andata oltre il primo incanto dovrebbe essere nell'indisponibilità giuridica del bene. , 3- Salvo andare a ricercare motivi di annullabilità o risoluzione contrattuale mi rifaccio sempre all'art 492 Codice Procedura Civile che recita : Salve le forme particolari previste nei capi seguenti , il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. ed inoltre 1351 c.c. il contratto preliminare, a pena di nullità, deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto definitivo. Il contratto definitivo è destinato a prendere il posto del contratto preliminare, sicchè è al definitivo che si guarda ai fini della rescissione, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti e delle azioni contrattuali. Sempre secondo una mia lettura se il contratto preliminare deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto definitivo , non sussistendo nel preliminare la forma in quanto l'art. 492 recita che qualsiasi atto compiuto è invalido ( cioè per me nullo ) per logica conseguenza il preliminare per me è nullo. 4- Assolutamente vero ma con l’art. 3 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 il contratto preliminare di compravendita ha assunto, in virtù del principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, una nuova veste, quella appunto di sancire degli obblighi ben precisi rispetto alla mera promessa di vendere. 5- Rientra nei principi di libertà individuale compiere un'azione salvo poi verificare che detta azione può essere un reato tralaltro punibile con la legge, però sempre leggendo l’art. 1478 c.c. – relativo al contratto di vendita di cosa altrui – è applicabile per analogia anche al contratto preliminare di vendita e, pertanto, il promittente venditore è tenuto a procurare l’acquisto del bene al compratore, il che, secondo la Suprema Corte, può avvenire o attraverso una doppia alienazione o facendo trasferire direttamente il bene dal terzo al promissario. Secondo me nel caso specifico di cui stiamo parlando il promittente venditore di cosa altrui non ha titolo per vendere, se invece parliamo in generale allora sono disponibile alla trattativa per la vendita del mio immobile:-) Per finire la lettura di precise disposizione di legge e la susseguente interpretazione mi può aver indotto a dire cose inesatte , perchè non conosco le carte nello specifico e perchè non sono un avvocato praticante, ma ascrivermi la falsità delle mie dichiarazioni/ consiglio sulla base di quanto riferito da Peopeone è un pò eccessivo. Sempre precisandoti che non sono animato da nessuno spirito di polemica Ti saluto con cordialità ed a ritrovarci su altra discussione. Salutoni Fabrizio:accordo: [i]Aggiunto dopo 35 minuti [/i]: Aggiungo a titolo di precisazione, per evitare ulteriori fraintendimenti che le mie indicazioni sono riferite al fatto cosi' come riportato e cioe' la vendita fatta escludendo il tribunale e' logico che, sussistendone i requisiti, la vendita con l' accordo dei creditori e l' ausilio del tribunale e' possibile [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Preliminare di acquisto immobile già pignorato e assegno postdatato
Alto