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<blockquote data-quote="gcaval" data-source="post: 121632" data-attributes="member: 14014"><p>Caro Fabrizio,</p><p>non volevo essere né polemico, né pungente (anche se forse un po' lo sono stato, e me ne scuso). Né tanto meno la mia critica è alla persona (non sostengo affatto che tu dica in generale cose false, anzi, molte volte mi sono trovato d'accordo). Sostengo, invece, che quanto hai riportato riguardo a specifici argomenti non è vero, quindi falso.</p><p></p><p>Non è polemica, ma credo che chi legge deve avere le corrette informazioni. Andiamo in ordine.</p><p></p><p>1) </p><p></p><p>Sulle opinioni delle persone non mi permetto mai di esprimere giudizi. Posso essere d'accordo o meno, ma le opinioni sono tutte rispettabili e arricchiscono il dibattito. Detto questo, non è un'opinione dire che un contratto è nullo, annullabile o risolto per inadempienza. In casi come questi è strettamente necessario leggere le carte, poi successivamente si potrebbe dire come stanno le cose (in precedenti discussioni si è addirittura parlato di truffa, ma ne siamo certi?).</p><p></p><p>2) </p><p></p><p>L'art. 492 del cpc recita testualmente: "Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore <strong>di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito</strong> esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi"</p><p></p><p>Ora qui dovrei citarti una serie di altri articoli, ma si entrerebbe troppo nel tecnico e si finirebbe per annoiare i lettori. Ma in sostanza, non c'è scritto da nessuna parte che l'esecutato non possa, in accordo con i creditori (quindi rispettando la garanzia del credito), vendere la sua casa e restituire il credito. Anzi, l'art. 495 cpc, lo prevede esplicitamente: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti."</p><p>Ergo, come tante volte ho fatto anch'io, è possibile stipulare un preliminare di vendita, in accordo con i creditori, e acquistare poi con un rogito l'immobile pagando direttamente il creditore (o i creditori). <strong>Il contratto preliminare è tutto tranne che nullo! </strong>. Comunque, potrebbe esser nullo, per altri motivi, ma non per il motivo che tu dici.</p><p></p><p>3) </p><p></p><p>La trascrizione prevede uno step successivo, tant è che c'è bisogno di un notaio. In ogni caso nessun preliminare prevede un passaggio di proprietà del bene reale. Mai.</p><p></p><p>4) </p><p></p><p>Qui per forma si intende scritta o altra forma, appunto. Per i contratti che prevedono il passaggio di proprietà di un bene reale, mi insegni che è obbligatoria la forma scritta. Di xonseguenza anche ogni altro atto preliminare al ogito deve essere in forma scritta. Cosa c'entra con la nostra discussione?</p><p></p><p>5) </p><p>E perché? L'unico vincolo che il venditore ha è la garanzia del debito. Se il debitore paga il suo debito al creditore, anche contestualmente, può vendere. Te lo posso garantire, in quanto l'ho fatto più e più volte, in diversi tribunali d'Italia. la pratica potrà essere ritenuta complessa, ma questo non vuol dire che non si può fare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gcaval, post: 121632, member: 14014"] Caro Fabrizio, non volevo essere né polemico, né pungente (anche se forse un po' lo sono stato, e me ne scuso). Né tanto meno la mia critica è alla persona (non sostengo affatto che tu dica in generale cose false, anzi, molte volte mi sono trovato d'accordo). Sostengo, invece, che quanto hai riportato riguardo a specifici argomenti non è vero, quindi falso. Non è polemica, ma credo che chi legge deve avere le corrette informazioni. Andiamo in ordine. 1) Sulle opinioni delle persone non mi permetto mai di esprimere giudizi. Posso essere d'accordo o meno, ma le opinioni sono tutte rispettabili e arricchiscono il dibattito. Detto questo, non è un'opinione dire che un contratto è nullo, annullabile o risolto per inadempienza. In casi come questi è strettamente necessario leggere le carte, poi successivamente si potrebbe dire come stanno le cose (in precedenti discussioni si è addirittura parlato di truffa, ma ne siamo certi?). 2) L'art. 492 del cpc recita testualmente: "Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore [B]di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito[/B] esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi" Ora qui dovrei citarti una serie di altri articoli, ma si entrerebbe troppo nel tecnico e si finirebbe per annoiare i lettori. Ma in sostanza, non c'è scritto da nessuna parte che l'esecutato non possa, in accordo con i creditori (quindi rispettando la garanzia del credito), vendere la sua casa e restituire il credito. Anzi, l'art. 495 cpc, lo prevede esplicitamente: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti." Ergo, come tante volte ho fatto anch'io, è possibile stipulare un preliminare di vendita, in accordo con i creditori, e acquistare poi con un rogito l'immobile pagando direttamente il creditore (o i creditori). [B]Il contratto preliminare è tutto tranne che nullo! [/B]. Comunque, potrebbe esser nullo, per altri motivi, ma non per il motivo che tu dici. 3) La trascrizione prevede uno step successivo, tant è che c'è bisogno di un notaio. In ogni caso nessun preliminare prevede un passaggio di proprietà del bene reale. Mai. 4) Qui per forma si intende scritta o altra forma, appunto. Per i contratti che prevedono il passaggio di proprietà di un bene reale, mi insegni che è obbligatoria la forma scritta. Di xonseguenza anche ogni altro atto preliminare al ogito deve essere in forma scritta. Cosa c'entra con la nostra discussione? 5) E perché? L'unico vincolo che il venditore ha è la garanzia del debito. Se il debitore paga il suo debito al creditore, anche contestualmente, può vendere. Te lo posso garantire, in quanto l'ho fatto più e più volte, in diversi tribunali d'Italia. la pratica potrà essere ritenuta complessa, ma questo non vuol dire che non si può fare. [/QUOTE]
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