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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Preliminare senza Agibilità: sì al risarcimento
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Testo
<blockquote data-quote="marcanto" data-source="post: 663898" data-attributes="member: 76097"><p><span style="font-size: 15px"><strong>Cassazione: la mancata consegna del certificato di agibilità non influisce sulla validità del contratto preliminare di compravendita, ma può legittimare la richiesta di risarcimento danni da parte del compratore</strong></span></p><p></p><p>Con L’<strong>ORDINANZA n. 10665/2020</strong> la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad una questione circa la presunta nullità del contratto <strong>preliminare di compravendita</strong> in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità o l’insussistenza delle condizioni affinché possa essere rilasciato.</p><p></p><p>La Corte di Cassazione, ribadendo il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità:</p><p><em>“<span style="font-family: 'times new roman'">il mancato rilascio della licenza di abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia utilizzata negli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico in materia edilizia approvato con il DPR 380/2001 ) integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o <strong><u>come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene</u></strong>, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità’ o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza</span>.”</em></p><p></p><p>Alla luce di tale principio, gli ermellini chiariscono che per i contratti di compravendita e, a maggior ragione per i contratti preliminari di compravendita, la mancata consegna o il<strong> mancato rilascio del certificato di agibilità non incide sulla validità del contratto</strong>, ma sul piano dell’adempimento del venditore.</p><p></p><p>in pratica, ai sensi dell’art. 1460 c.c., tale inadempimento del venditore (vendita di una “cosa per un’altra”) comporta che il compratore possa far <strong>richiesta di risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene</strong>, a meno che non rinunci espressamente al requisito dell’abitabilità o esoneri il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcanto, post: 663898, member: 76097"] [SIZE=4][B]Cassazione: la mancata consegna del certificato di agibilità non influisce sulla validità del contratto preliminare di compravendita, ma può legittimare la richiesta di risarcimento danni da parte del compratore[/B][/SIZE] Con L’[B]ORDINANZA n. 10665/2020[/B] la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad una questione circa la presunta nullità del contratto [B]preliminare di compravendita[/B] in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità o l’insussistenza delle condizioni affinché possa essere rilasciato. La Corte di Cassazione, ribadendo il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: [I]“[FONT=times new roman]il mancato rilascio della licenza di abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia utilizzata negli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico in materia edilizia approvato con il DPR 380/2001 ) integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o [B][U]come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene[/U][/B], a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità’ o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza[/FONT].”[/I] Alla luce di tale principio, gli ermellini chiariscono che per i contratti di compravendita e, a maggior ragione per i contratti preliminari di compravendita, la mancata consegna o il[B] mancato rilascio del certificato di agibilità non incide sulla validità del contratto[/B], ma sul piano dell’adempimento del venditore. in pratica, ai sensi dell’art. 1460 c.c., tale inadempimento del venditore (vendita di una “cosa per un’altra”) comporta che il compratore possa far [B]richiesta di risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene[/B], a meno che non rinunci espressamente al requisito dell’abitabilità o esoneri il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza [/QUOTE]
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