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Pretesa Enasarco e interrogazione FIAIP
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<blockquote data-quote="mosca" data-source="post: 359894" data-attributes="member: 8129"><p>Ancora dal Sito ANAMA:</p><p> </p><p><em><span style="color: #0000ff">Finalmente con il Protocollo Anama e Fimaa si e’ risolto un equivoco con Enasarco, che e’ l’Ente che gestisce la previdenza integrativa obbligatoria di tutti i soggetti che operano in forza di un contratto riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Equivoco che aveva portato l’Ente di previdenza a chiedere alle agenzie immobiliari di pagare una “tassa in più“. </span></em></p><p><em><span style="color: #0000ff">Anama e Fimaa sono subito intervenute per chiarire con forza che gli agenti immobiliari e i loro collaboratori, dediti all’intermediazione immobiliare, sono regolati dalla Legge 39 del 1989 e successive norme al riguardo e quindi non soggetti al rigore della legge. E che i collaboratori esterni, svolgendo attività accessoria all’intermediazione potevano trovare accasamento con l’ente di previdenza, purché’ si potessero percepire tutti i vantaggi che l’adesione ad Enasarco comporta. E’ chiaro che Enasarco può’ vantare diritti solamente per quelle posizioni lavorative (con esclusione dei dipendenti) che svolgono attività continuativa ed esclusiva per l’agente immobiliare: attività accessoria all’intermediazione. Infatti Enasarco, a prescindere dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, finanziario, e così via), così come previsto dalla legge 2 febbraio 1972 n. 12. può pretendere l’iscrizione alla sua copertura assicurativa per quei soggetti che stringono con l’agente immobiliare un contratto di Agenzia (ex art. 1742 C.C.), che non va confuso con quello della mediazione immobiliare.</span></em></p><p><em><span style="color: #0000ff">In pratica tutte le realtà organizzate che oltre ad avere in azienda i titolari abilitati alla mediazione (art. 1754 C.C. e Legge 39/89) utilizzano soggetti che svolgono attività accessorie all’intermediazione possono oggi “mettersi in regola” iscrivendosi all’Enasarco. I soggetti che svolgono attività accessorie sono: operatori internet a servizio dell’agenzia, acquisitori immobiliari, visuristi e consulenti per la registrazione dei contratti, operatori del marketing e della pubblicità. Ma anche tutti quei soggetti che frequentano l’agenzia immobiliare, rispondendo al titolare (abilitato ex lege 39/89) per indagini di zona, per favorire clientela nuova, per individuare le offerte immobiliari da cartelli su strada, da giornali specializzati e dai portali internet, per le segnalazioni immobiliari. In sostanza collaboratori che non hanno a che fare con la clientela o meglio con entrambe le parti ( vedi art. 1754 del C.C.) ma che rispondono all’agente immobiliare, al quale forniscono dati, situazioni, informazioni e conoscenze.</span></em></p><p><em><span style="color: #0000ff">Bisogna sottolineare che il “sistema agenzie immobiliari” in Italia non ha più’ solamente a modello il tipico negozio con vetrina, gestito dal titolare abilitato e magari con una segretaria ( moglie o fidanzata), ma che si e’ evoluto realizzando strutture integrate nelle quali convivono: agenti immobiliari, tecnici, consulenti professionali ma anche collaboratori con specifiche attività “accessorie all’intermediazione”. Senza che ciò configuri rapporti di dipendenza bensì’ di Agenzia, regolarizzati appunto dall’iscrizione ad Enasarco.</span></em></p><p><em><span style="color: #0000ff">Il Protocollo e’ quindi un passo avanti nell’adeguamento della nostra attività alle nuove esigenze e come “dal sensale” di una volta si e’ passati “all’agenzia su strada” oggi si registrano uffici organizzati, con più professionalità che concorrono all’obiettivo comune: concludere affari immobiliari.</span></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mosca, post: 359894, member: 8129"] Ancora dal Sito ANAMA: [I][COLOR=#0000ff]Finalmente con il Protocollo Anama e Fimaa si e’ risolto un equivoco con Enasarco, che e’ l’Ente che gestisce la previdenza integrativa obbligatoria di tutti i soggetti che operano in forza di un contratto riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Equivoco che aveva portato l’Ente di previdenza a chiedere alle agenzie immobiliari di pagare una “tassa in più“. Anama e Fimaa sono subito intervenute per chiarire con forza che gli agenti immobiliari e i loro collaboratori, dediti all’intermediazione immobiliare, sono regolati dalla Legge 39 del 1989 e successive norme al riguardo e quindi non soggetti al rigore della legge. E che i collaboratori esterni, svolgendo attività accessoria all’intermediazione potevano trovare accasamento con l’ente di previdenza, purché’ si potessero percepire tutti i vantaggi che l’adesione ad Enasarco comporta. E’ chiaro che Enasarco può’ vantare diritti solamente per quelle posizioni lavorative (con esclusione dei dipendenti) che svolgono attività continuativa ed esclusiva per l’agente immobiliare: attività accessoria all’intermediazione. Infatti Enasarco, a prescindere dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, finanziario, e così via), così come previsto dalla legge 2 febbraio 1972 n. 12. può pretendere l’iscrizione alla sua copertura assicurativa per quei soggetti che stringono con l’agente immobiliare un contratto di Agenzia (ex art. 1742 C.C.), che non va confuso con quello della mediazione immobiliare. In pratica tutte le realtà organizzate che oltre ad avere in azienda i titolari abilitati alla mediazione (art. 1754 C.C. e Legge 39/89) utilizzano soggetti che svolgono attività accessorie all’intermediazione possono oggi “mettersi in regola” iscrivendosi all’Enasarco. I soggetti che svolgono attività accessorie sono: operatori internet a servizio dell’agenzia, acquisitori immobiliari, visuristi e consulenti per la registrazione dei contratti, operatori del marketing e della pubblicità. Ma anche tutti quei soggetti che frequentano l’agenzia immobiliare, rispondendo al titolare (abilitato ex lege 39/89) per indagini di zona, per favorire clientela nuova, per individuare le offerte immobiliari da cartelli su strada, da giornali specializzati e dai portali internet, per le segnalazioni immobiliari. In sostanza collaboratori che non hanno a che fare con la clientela o meglio con entrambe le parti ( vedi art. 1754 del C.C.) ma che rispondono all’agente immobiliare, al quale forniscono dati, situazioni, informazioni e conoscenze. Bisogna sottolineare che il “sistema agenzie immobiliari” in Italia non ha più’ solamente a modello il tipico negozio con vetrina, gestito dal titolare abilitato e magari con una segretaria ( moglie o fidanzata), ma che si e’ evoluto realizzando strutture integrate nelle quali convivono: agenti immobiliari, tecnici, consulenti professionali ma anche collaboratori con specifiche attività “accessorie all’intermediazione”. Senza che ciò configuri rapporti di dipendenza bensì’ di Agenzia, regolarizzati appunto dall’iscrizione ad Enasarco. Il Protocollo e’ quindi un passo avanti nell’adeguamento della nostra attività alle nuove esigenze e come “dal sensale” di una volta si e’ passati “all’agenzia su strada” oggi si registrano uffici organizzati, con più professionalità che concorrono all’obiettivo comune: concludere affari immobiliari.[/COLOR][/I] [/QUOTE]
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