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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 666878" data-attributes="member: 55799"><p><em>"Solvere pro ignorante et invito, cuique licet"</em></p><p></p><p>(È consentito a chiunque adempiere per chi non sappia o non voglia)</p><p></p><p><em>"Solvendo quisque pro alio, licei invito et ignorante, liberati eum"</em></p><p></p><p>(Se uno paga per un altro lo libera dal debito, anche se questi non voglia, o non sappia.)</p><p></p><p>Dalle locuzioni latine, si puo' comprendere quanto la natura di queste norme di diritto, risalgono fin dalla notte dei tempi.</p><p></p><p>Riprese e applicate dai nostri codici fino ai giorni nostri:</p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Dispositivo dell'art. 1180 Codice civile</strong></span></p><p></p><p><em>L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [ 1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950, 1717] <strong>anche contro la volontà del creditore, </strong>se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.</em></p><p></p><p>Se il venditore si presta e la banca non ha nulla da eccepire, non si comprende dove sia il comportamento fraudolento.</p><p></p><p>In operazioni consentite dal legislatore che, indipendentemente dai valori dichiarati in atto, li approva in regime di imposta di registro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 666878, member: 55799"] [I]"Solvere pro ignorante et invito, cuique licet"[/I] (È consentito a chiunque adempiere per chi non sappia o non voglia) [I]"Solvendo quisque pro alio, licei invito et ignorante, liberati eum"[/I] (Se uno paga per un altro lo libera dal debito, anche se questi non voglia, o non sappia.) Dalle locuzioni latine, si puo' comprendere quanto la natura di queste norme di diritto, risalgono fin dalla notte dei tempi. Riprese e applicate dai nostri codici fino ai giorni nostri: [SIZE=6][B]Dispositivo dell'art. 1180 Codice civile[/B][/SIZE] [I]L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [ 1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950, 1717] [B]anche contro la volontà del creditore, [/B]se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.[/I] Se il venditore si presta e la banca non ha nulla da eccepire, non si comprende dove sia il comportamento fraudolento. In operazioni consentite dal legislatore che, indipendentemente dai valori dichiarati in atto, li approva in regime di imposta di registro. [/QUOTE]
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