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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 211336" data-attributes="member: 26686"><p>trascrizione del <strong>preliminare </strong>da fare sempre, soprattutto in questi casi.</p><p>praticamente chiedi di fare una scrittura <strong>ripetitiva</strong> del preliminare dal tuo notaio che poi fara' la trascrizione.</p><p>e sei a posto contro qualsiasi ipoteca che dovesse sorgere fra preliminare e rogito.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/stuck_out_tongue.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":p" title="Linguaccia :p" data-shortname=":p" /></p><p>La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile,</p><p>è finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli</p><p>(cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso;</p><p>pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro</p><p>il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla</p><p>stipula dell'atto definitivo di compravendita. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/stuck_out_tongue.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":p" title="Linguaccia :p" data-shortname=":p" /></p><p>Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro</p><p>il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi</p><p>sotto questo profilo è pienamente tutelato.</p><p>Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un</p><p>privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice</p><p>civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di</p><p>distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri</p><p>creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo.</p><p> </p><p>in parole povere:</p><p> </p><p>l'acquirente <strong>trascrivendo</strong> (e non registrando) si tutela ampiamente da iscrizioni future, <strong>quindi facendo visura prima di preliminare e poi facendo trascrizione</strong> ottiene la maggior tutela possibile. Se in sede di rogito esce fuori qualcosa, se è risolvibile bene altrimenti si configura una inadempienza del venditore, con tutte le conseguenze del caso, ma nel caso di trascrizione di preliminare, i diritti di terzi saranno sempre "secondi" rispetto a quelli dell'acquirente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 211336, member: 26686"] trascrizione del [B]preliminare [/B]da fare sempre, soprattutto in questi casi. praticamente chiedi di fare una scrittura [B]ripetitiva[/B] del preliminare dal tuo notaio che poi fara' la trascrizione. e sei a posto contro qualsiasi ipoteca che dovesse sorgere fra preliminare e rogito.:-p La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli (cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso; pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla stipula dell'atto definitivo di compravendita. :-p Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto questo profilo è pienamente tutelato. Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo. in parole povere: l'acquirente [B]trascrivendo[/B] (e non registrando) si tutela ampiamente da iscrizioni future, [B]quindi facendo visura prima di preliminare e poi facendo trascrizione[/B] ottiene la maggior tutela possibile. Se in sede di rogito esce fuori qualcosa, se è risolvibile bene altrimenti si configura una inadempienza del venditore, con tutte le conseguenze del caso, ma nel caso di trascrizione di preliminare, i diritti di terzi saranno sempre "secondi" rispetto a quelli dell'acquirente. [/QUOTE]
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