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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 210214" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Trattasi di una delle fattispecie più ricorrenti e dibattute nelle aule giudiziarie: in questo caso si verifica un’ipotesi di molestia di fatto. Secondo un consolidato orientamento giuridico, qualora, a carico dell’appartamento locato si verifichi un’infiltrazione d’acqua da una proprietà sovrastante o limitrofa, il conduttore, ai sensi dell’art. 1585, comma 2. cod. civ., gode di un’autonoma legittimazione per proporre - in via diretta - l’azione di responsabilità e risarcimento nei confronti dell’autore del danno, dovendosi, invece, escludere (salvo esame in concreto della fattispecie), la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Di conseguenza le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto consensualmente, in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore e tali da pregiudicare il normale, pacifico godimento del bene, sussistendo, in tale ipotesi, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Fermo il danno che subisce il conduttore per il risarcimento del quale può esperire, come s'è detto, un'azione diretta nei confronti del molestatore, anche il locatore viene privato, con l'intervenuta risoluzione, del contratto, alla possibilità di percepire i canoni di locazione. Qualora, poi, il fatto costituente molestia abbia portato alla risoluzione del contratto, il terzo è chiamato a rispondere anche dei danni provocati al locatore, non da ultimo quello rappresentato dal mancato percepimento dei canoni di locazione e facilmente dimostrabile, in giudizio, una volta accertato il nesso di casualità tra il fatto illecito (infiltrazione d’acqua proveniente da proprietà adiacente) e la risoluzione del contratto. Del resto, l’art. 1585 cod. civ., comma 2, non contiene alcuna norma che impedisca al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni (strutture murarie ecc.) eventualmente subite a causa delle molestie di fatto.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 210214, member: 31598"] [FONT=Verdana]Trattasi di una delle fattispecie più ricorrenti e dibattute nelle aule giudiziarie: in questo caso si verifica un’ipotesi di molestia di fatto. Secondo un consolidato orientamento giuridico, qualora, a carico dell’appartamento locato si verifichi un’infiltrazione d’acqua da una proprietà sovrastante o limitrofa, il conduttore, ai sensi dell’art. 1585, comma 2. cod. civ., gode di un’autonoma legittimazione per proporre - in via diretta - l’azione di responsabilità e risarcimento nei confronti dell’autore del danno, dovendosi, invece, escludere (salvo esame in concreto della fattispecie), la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti. [/FONT] [FONT=Verdana]Di conseguenza le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto consensualmente, in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore e tali da pregiudicare il normale, pacifico godimento del bene, sussistendo, in tale ipotesi, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.[/FONT] [FONT=Verdana]Fermo il danno che subisce il conduttore per il risarcimento del quale può esperire, come s'è detto, un'azione diretta nei confronti del molestatore, anche il locatore viene privato, con l'intervenuta risoluzione, del contratto, alla possibilità di percepire i canoni di locazione. Qualora, poi, il fatto costituente molestia abbia portato alla risoluzione del contratto, il terzo è chiamato a rispondere anche dei danni provocati al locatore, non da ultimo quello rappresentato dal mancato percepimento dei canoni di locazione e facilmente dimostrabile, in giudizio, una volta accertato il nesso di casualità tra il fatto illecito (infiltrazione d’acqua proveniente da proprietà adiacente) e la risoluzione del contratto. Del resto, l’art. 1585 cod. civ., comma 2, non contiene alcuna norma che impedisca al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni (strutture murarie ecc.) eventualmente subite a causa delle molestie di fatto.[/FONT] [/QUOTE]
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