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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 484943" data-attributes="member: 5961"><p>Alternativa alla donazione é la compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento) che è un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. </p><p></p><p>Così l'obbligo dell'onerato, resta in capo SOLO all'acquirente (voi tre) e se il bene viene rivenduto ad un terzo questo è libero da vincoli (come la donazione) che restano in capo a voi.</p><p></p><p>In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc</p><p>Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa</p><p></p><p>Quindi voi non pagherete un prezzo ma vi obbligherete ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere .</p><p></p><p>Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 484943, member: 5961"] Alternativa alla donazione é la compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento) che è un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Così l'obbligo dell'onerato, resta in capo SOLO all'acquirente (voi tre) e se il bene viene rivenduto ad un terzo questo è libero da vincoli (come la donazione) che restano in capo a voi. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa Quindi voi non pagherete un prezzo ma vi obbligherete ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere . Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti [/QUOTE]
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