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Testo
<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 562336" data-attributes="member: 72232"><p>Dipende da come è stata scritta la clausola sospensiva,ma generalmente se è riportata la condizione "ottenimento mutuo entro il ..." ed entro quel giorno il promissario acquirente non comunica di aver avuto l'ok della banca il contratto non diventa efficace,in pratica è come se non fosse mai stato firmato nulla e non ci sono più impegni tra le parti .</p><p>I venditori avrebbero dovuto concordare per iscritto un prolungamento dei termini relativi all'avveramento della condizione,dovuto a loro ritardo,così entrambe le parti avrebbero potuto avere più tempo "ufficialmente"e di comune accordo.</p><p>I venditori,se è passata la data entro la quale doveva avverarsi la condizione,non hanno nessun titolo per autorizzarti a restituire l'assegno e bene fanno gli acquirenti a pretenderne la restituzione.</p><p>Poi è possibile che gli acquirenti abbiano semplicemente cambiato idea,ma ,con la condizione sospensiva mutuo non avverata,è loro facoltà non proseguire nell'acquisto,anche se ora la banca sarebbe disposta a erogare.</p><p>Ennesimo caso in cui le condizioni sospensive si dimostrano un'arma a doppio taglio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 562336, member: 72232"] Dipende da come è stata scritta la clausola sospensiva,ma generalmente se è riportata la condizione "ottenimento mutuo entro il ..." ed entro quel giorno il promissario acquirente non comunica di aver avuto l'ok della banca il contratto non diventa efficace,in pratica è come se non fosse mai stato firmato nulla e non ci sono più impegni tra le parti . I venditori avrebbero dovuto concordare per iscritto un prolungamento dei termini relativi all'avveramento della condizione,dovuto a loro ritardo,così entrambe le parti avrebbero potuto avere più tempo "ufficialmente"e di comune accordo. I venditori,se è passata la data entro la quale doveva avverarsi la condizione,non hanno nessun titolo per autorizzarti a restituire l'assegno e bene fanno gli acquirenti a pretenderne la restituzione. Poi è possibile che gli acquirenti abbiano semplicemente cambiato idea,ma ,con la condizione sospensiva mutuo non avverata,è loro facoltà non proseguire nell'acquisto,anche se ora la banca sarebbe disposta a erogare. Ennesimo caso in cui le condizioni sospensive si dimostrano un'arma a doppio taglio. [/QUOTE]
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