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Testo
<blockquote data-quote="goldsilver" data-source="post: 117700" data-attributes="member: 20548"><p>Le parti, sin dall'inizio, sottoscrivono, uno propone l'altro accetta, una proposta contenente, innanzitutto, sulla scorta delle dichiarazioni del venditore, oltre alle normali statuizioni sull'affare, lo stato dell'immobile, così come dichiarato dal venditore.</p><p>La validità di tale proposta è subordinata all'esito delle verifiche.</p><p>Il venditore, quindi, si obbliga contrattualmente, con l'accettazione, a che lo stato sia effettivamente quello da lui dichiarato.</p><p>Si sottoscrive una <strong>clausola penale, </strong>non a ristoro non di tutte le obbligazioni del contratto, bensì, limitatamente, ad alcune, quindi con efficacia funzionale e temporale.</p><p>Le obbligazioni coperte da quella clausola penale sono la veridicità e l'esaustività delle dichiarazioni rese dal venditore riguardo lo stato di fatto e di diritto dell'immobile, con efficacia temporale sino alle verifiche effettuate ed al versamento del secondo acconto da parte dell'acquirente, posteriore a queste verifiche.</p><p><strong>Per il compratore, la clausola penale scatterebbe in caso di mancato versamento del secondo acconto,</strong> cui sarebbe obbligato qualora vi sia il buon esito delle verifiche, quindi caduta delle sospensiva.</p><p>Il prezzo del primo acconto coprirebbe l'importo della clausola.</p><p>Quindi, sino al buon esito delle verifiche, le parti litigherebbero solo sulla somma versata.</p><p>Qualora, quindi, effettuate le verifiche, il compratore non riscontri alcuna incongruenza con quanto dichiarato dal venditore, è lui obbligato, obbligazione il cui inadempimento è coperta da quella clausola penale, al versamento di un secondo acconto.</p><p>Con il secondo di questo secondo acconto, muore, si annulla,, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista temporale, l'efficacia di quella clausola penale e, a quel punto, <strong>il secondo acconto diviene caparra confirmatoria, </strong>originariamente pattuita e non ancora versata, quindi inefficace fino al suo effettivo versamento.</p><p>La specificita' della caparra confirmatoria, infatti, ci dice che che non solo è un accessorio del negozio principale ma, altresì, ha la caratteristica che è come non apposta fino a che non viene versata.</p><p>Questo è il c.d. principio di realità, cioe' di cio' che e' reale, che conoscerete, senza dubbio, benissimo.</p><p><strong>Quindi non vi sarebbe alcuna contemporaneità nell'efficacia delle due clausole e, inoltre, alcun cumulo tra le due, come sarebbe vietato.</strong></p><p>Per il resto si può approfondire, ma l'impianto generale è perfettamente funzionale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="goldsilver, post: 117700, member: 20548"] Le parti, sin dall'inizio, sottoscrivono, uno propone l'altro accetta, una proposta contenente, innanzitutto, sulla scorta delle dichiarazioni del venditore, oltre alle normali statuizioni sull'affare, lo stato dell'immobile, così come dichiarato dal venditore. La validità di tale proposta è subordinata all'esito delle verifiche. Il venditore, quindi, si obbliga contrattualmente, con l'accettazione, a che lo stato sia effettivamente quello da lui dichiarato. Si sottoscrive una [B]clausola penale, [/B]non a ristoro non di tutte le obbligazioni del contratto, bensì, limitatamente, ad alcune, quindi con efficacia funzionale e temporale. Le obbligazioni coperte da quella clausola penale sono la veridicità e l'esaustività delle dichiarazioni rese dal venditore riguardo lo stato di fatto e di diritto dell'immobile, con efficacia temporale sino alle verifiche effettuate ed al versamento del secondo acconto da parte dell'acquirente, posteriore a queste verifiche. [B]Per il compratore, la clausola penale scatterebbe in caso di mancato versamento del secondo acconto,[/B] cui sarebbe obbligato qualora vi sia il buon esito delle verifiche, quindi caduta delle sospensiva. Il prezzo del primo acconto coprirebbe l'importo della clausola. Quindi, sino al buon esito delle verifiche, le parti litigherebbero solo sulla somma versata. Qualora, quindi, effettuate le verifiche, il compratore non riscontri alcuna incongruenza con quanto dichiarato dal venditore, è lui obbligato, obbligazione il cui inadempimento è coperta da quella clausola penale, al versamento di un secondo acconto. Con il secondo di questo secondo acconto, muore, si annulla,, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista temporale, l'efficacia di quella clausola penale e, a quel punto, [B]il secondo acconto diviene caparra confirmatoria, [/B]originariamente pattuita e non ancora versata, quindi inefficace fino al suo effettivo versamento. La specificita' della caparra confirmatoria, infatti, ci dice che che non solo è un accessorio del negozio principale ma, altresì, ha la caratteristica che è come non apposta fino a che non viene versata. Questo è il c.d. principio di realità, cioe' di cio' che e' reale, che conoscerete, senza dubbio, benissimo. [B]Quindi non vi sarebbe alcuna contemporaneità nell'efficacia delle due clausole e, inoltre, alcun cumulo tra le due, come sarebbe vietato.[/B] Per il resto si può approfondire, ma l'impianto generale è perfettamente funzionale. [/QUOTE]
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