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Proposta di acquisto prezzo conforme subordinata a mutuo
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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 777810" data-attributes="member: 56079"><p>Perfetto.</p><p>Dopo aver letto attentamente l'incarico mi sento di darti questo consiglio.</p><p></p><p><strong>Non esiste clausola presente sull'incarico che obblighi il venditore ad accettare una proposta subordinata al mutuo.</strong></p><p>In particolare la clausola 2.b imporrebbe al venditore l'eventuale incasso non contestuale dell'importo del mutuo.</p><p></p><p>Mente la clausola 4.1 concerne esclusivamente gli obblighi in capo al solo agente di custodia, consegna e/o restituzione dell'assegno (a che cosa servirebbe questo assegno, resta un misterioso dell'incarico: cauzione, caparra confirmatoria, acconto prezzo?)</p><p>In particolare, la restituzione in caso di "mancato avveramento della condizione sospensiva" non può essere tout-court riferita alla condizione sospensiva del mutuo, visto che al mutuo non fa riferimento, né può contenere implicitamente un'obbligazione del solo agente anche un'obbligazione in capo al venditore!</p><p></p><p>Ciò detto, la condizione di subordinazione al mutuo presente nella proposta non può essere considerata conforme alle condizioni indicate nell'incarico. Rappresenta, per altro, una condizioni assolutamente rilevante anche perché non contiene alcuna scadenza per cui si potrebbe legittimamente ritenere che la condizione potrebbe essere soddisfatta anche in prossimità della scadenza prevista per il rogito con tutti i problemi che questa condizioni porrebbe in capo al venditore (anche solo per il reperimento di un altro alloggio o per l'organizzazione di un eventuale trasloco).</p><p></p><p>Ovviamente anche altri elementi dell'incarico sono estremamente vessatori e potrebbero essere messi in discussione ma ritengo che la subordinazione al mutuo sia l'elemento dirimente.</p><p></p><p>Fatevi seguire da un avvocato e sentite il suo parere, visto che comunque si tratta, in questa sede, di valutazioni che non possono prescindere dall'attenta analisi di un consulente legale esperto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 777810, member: 56079"] Perfetto. Dopo aver letto attentamente l'incarico mi sento di darti questo consiglio. [B]Non esiste clausola presente sull'incarico che obblighi il venditore ad accettare una proposta subordinata al mutuo.[/B] In particolare la clausola 2.b imporrebbe al venditore l'eventuale incasso non contestuale dell'importo del mutuo. Mente la clausola 4.1 concerne esclusivamente gli obblighi in capo al solo agente di custodia, consegna e/o restituzione dell'assegno (a che cosa servirebbe questo assegno, resta un misterioso dell'incarico: cauzione, caparra confirmatoria, acconto prezzo?) In particolare, la restituzione in caso di "mancato avveramento della condizione sospensiva" non può essere tout-court riferita alla condizione sospensiva del mutuo, visto che al mutuo non fa riferimento, né può contenere implicitamente un'obbligazione del solo agente anche un'obbligazione in capo al venditore! Ciò detto, la condizione di subordinazione al mutuo presente nella proposta non può essere considerata conforme alle condizioni indicate nell'incarico. Rappresenta, per altro, una condizioni assolutamente rilevante anche perché non contiene alcuna scadenza per cui si potrebbe legittimamente ritenere che la condizione potrebbe essere soddisfatta anche in prossimità della scadenza prevista per il rogito con tutti i problemi che questa condizioni porrebbe in capo al venditore (anche solo per il reperimento di un altro alloggio o per l'organizzazione di un eventuale trasloco). Ovviamente anche altri elementi dell'incarico sono estremamente vessatori e potrebbero essere messi in discussione ma ritengo che la subordinazione al mutuo sia l'elemento dirimente. Fatevi seguire da un avvocato e sentite il suo parere, visto che comunque si tratta, in questa sede, di valutazioni che non possono prescindere dall'attenta analisi di un consulente legale esperto. [/QUOTE]
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