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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 777836" data-attributes="member: 56079"><p>Non condivido. E spiego meglio. Ovviamente sono sempre considerazioni personali.</p><p></p><p>In questo caso non parliamo semplicemente di clausola mal scritta. Alcune clausole sono da considerarsi nulle perché definiscono un contratto completamente squilibrato ai danni del consumatore. L'art. 33 1° comma cod. cons. stabilisce che si considerano abusive le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.</p><p></p><p>Ora una clausola che pretenderebbe di obbligare all'accettazione di una proposta d'acquisto <strong>qualsivoglia</strong> subordinazione sia inserita nella medesima è ovviamente talmente squilibrata da potersi considerare nulla ai sensi delle tutele previste dalla legge a tutela del consumatore. Se anche fosse correttamente formulata.</p><p></p><p>Anche sulle modalità di formulazione della clausole il codice al consumo ci parla dell'obbligatorietà della chiarezza. Che l'obbligo di accettare una proposta subordinata, per altro a qualsivoglia evento, sia inserita nella clausola che stabilisce gli obblighi comportamentali dell'agente in riferimento alla gestione dell'assegno e in nessun altro articolo specifico, peccherebbe di quella chiarezza che la legge a tutela del consumatore riterrebbe obbligatoria.</p><p></p><p>Per me, la formulazione resta generica perchè riferita al solo obbligo dell'agente di restituire l'assegno ricevuto, qualora non si verifichino eventuali clausole di subordinazione, specificate sulla proposta.</p><p></p><p>Va tenuto presente che la strana clausola che poterebbe al pagamento dell'intera mediazione in caso di mancata accettazione della proposta conforme è anch'essa una clausola a mio avviso nulla perché slegata dall'esclusività dell'incarico.</p><p></p><p>Paradossalmente il cliente che firmasse questo medesimo incarico <strong>non in esclusiva</strong> con due agenzie si troverebbe a doverle ugualmente pagare entrambe qualora gli giungessero due proposte conformi! Anche in questo caso si ravvisa una condizione di assoluto squilibrio nei confronti del consumatore che non è bilanciata da alcuna penale posta a carico del mediatore...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 777836, member: 56079"] Non condivido. E spiego meglio. Ovviamente sono sempre considerazioni personali. In questo caso non parliamo semplicemente di clausola mal scritta. Alcune clausole sono da considerarsi nulle perché definiscono un contratto completamente squilibrato ai danni del consumatore. L'art. 33 1° comma cod. cons. stabilisce che si considerano abusive le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ora una clausola che pretenderebbe di obbligare all'accettazione di una proposta d'acquisto [B]qualsivoglia[/B] subordinazione sia inserita nella medesima è ovviamente talmente squilibrata da potersi considerare nulla ai sensi delle tutele previste dalla legge a tutela del consumatore. Se anche fosse correttamente formulata. Anche sulle modalità di formulazione della clausole il codice al consumo ci parla dell'obbligatorietà della chiarezza. Che l'obbligo di accettare una proposta subordinata, per altro a qualsivoglia evento, sia inserita nella clausola che stabilisce gli obblighi comportamentali dell'agente in riferimento alla gestione dell'assegno e in nessun altro articolo specifico, peccherebbe di quella chiarezza che la legge a tutela del consumatore riterrebbe obbligatoria. Per me, la formulazione resta generica perchè riferita al solo obbligo dell'agente di restituire l'assegno ricevuto, qualora non si verifichino eventuali clausole di subordinazione, specificate sulla proposta. Va tenuto presente che la strana clausola che poterebbe al pagamento dell'intera mediazione in caso di mancata accettazione della proposta conforme è anch'essa una clausola a mio avviso nulla perché slegata dall'esclusività dell'incarico. Paradossalmente il cliente che firmasse questo medesimo incarico [B]non in esclusiva[/B] con due agenzie si troverebbe a doverle ugualmente pagare entrambe qualora gli giungessero due proposte conformi! Anche in questo caso si ravvisa una condizione di assoluto squilibrio nei confronti del consumatore che non è bilanciata da alcuna penale posta a carico del mediatore... [/QUOTE]
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