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<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 549961" data-attributes="member: 72232"><p>E' tutto veramente un po' confuso e,se mi posso permettere,inutilmente complicato.Ma forse sono io che non capisco......</p><p></p><p>In linea generale:</p><p></p><p>La proposta o la si accetta o no.Se il venditore,invece di accettare la proposta ricevuta,inserisce clausole diverse o le cambia o aggiunge condizioni,tecnicamente rifiuta e fa una controproposta.</p><p>Se il proponente iniziale accetta le nuove clausole ok,(con accettazione e comunicazione dell'avvenuta accettazione il contratto preliminare è concluso) altrimenti tutto decade e si riparte (se lo si desidera) con una trattativa "da zero".</p><p></p><p>Se l'assegno "a garanzia" non viene consegnato al venditore,non può essere definito caparra:la caparra ,per la sua efficacia,deve essere consegnata al venditore.</p><p>Se il venditore non riceve materialmente una somma come caparra,in caso di suo inadempimento,Non deve restituire niente (ne' tantomeno il doppio di niente),ma è ovviamente responsabile per l'inadempimento;il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione o l'esecuzione del contratto,fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.</p><p></p><p>Dubito sia possibile rispondere altro ,senza domande più chiare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 549961, member: 72232"] E' tutto veramente un po' confuso e,se mi posso permettere,inutilmente complicato.Ma forse sono io che non capisco...... In linea generale: La proposta o la si accetta o no.Se il venditore,invece di accettare la proposta ricevuta,inserisce clausole diverse o le cambia o aggiunge condizioni,tecnicamente rifiuta e fa una controproposta. Se il proponente iniziale accetta le nuove clausole ok,(con accettazione e comunicazione dell'avvenuta accettazione il contratto preliminare è concluso) altrimenti tutto decade e si riparte (se lo si desidera) con una trattativa "da zero". Se l'assegno "a garanzia" non viene consegnato al venditore,non può essere definito caparra:la caparra ,per la sua efficacia,deve essere consegnata al venditore. Se il venditore non riceve materialmente una somma come caparra,in caso di suo inadempimento,Non deve restituire niente (ne' tantomeno il doppio di niente),ma è ovviamente responsabile per l'inadempimento;il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione o l'esecuzione del contratto,fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Dubito sia possibile rispondere altro ,senza domande più chiare. [/QUOTE]
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