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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 675295"><p>Quindi acquisti la proprietà <strong>superficiaria</strong> (o "il diritto di superficie").</p><p>Al comune resta il <strong>diritto di area</strong>.</p><p>Vale l'uguaglianza: proprietà piena = diritto di area + diritto di superficie</p><p>Il tuo diritto di superficie scade dopo 99 anni <strong>dalla data in cui è stata stipulata la convenzione</strong>, quindi devi verificare: magari è una convenzione del 1950, e quindi ti restano solo 29 anni di godimento del diritto di superficie (faccio per dire).</p><p></p><p></p><p></p><p>Il venditore dovrebbe averla messa a disposizione dell'agente immobiliare.</p><p>Per legge la convenzione va richiamata nei successivi atti di trasferimento, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.</p><p>Se il venditore non ce l'ha, almeno si spera che avrà il rogito di acquisto del suo diritto di superficie: nel rogito è richiamato il <strong>Repertorio</strong> e il numero di <strong>Raccolta</strong> del rogito della <strong>Convenzione</strong>, e partendo da queste informazioni dovrai farti dare un duplicato (forse riesci anche coi siti che offrono tale servizio on line) del rogito della <strong>Convenzione</strong>, in modo da prendere visione delle condizioni, della durata del diritto di superficie, e di eventuali vincoli, anche sul prezzo di vendita nel caso un giorno tu volessi rivendere.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 675295"] Quindi acquisti la proprietà [B]superficiaria[/B] (o "il diritto di superficie"). Al comune resta il [B]diritto di area[/B]. Vale l'uguaglianza: proprietà piena = diritto di area + diritto di superficie Il tuo diritto di superficie scade dopo 99 anni [B]dalla data in cui è stata stipulata la convenzione[/B], quindi devi verificare: magari è una convenzione del 1950, e quindi ti restano solo 29 anni di godimento del diritto di superficie (faccio per dire). Il venditore dovrebbe averla messa a disposizione dell'agente immobiliare. Per legge la convenzione va richiamata nei successivi atti di trasferimento, e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Se il venditore non ce l'ha, almeno si spera che avrà il rogito di acquisto del suo diritto di superficie: nel rogito è richiamato il [B]Repertorio[/B] e il numero di [B]Raccolta[/B] del rogito della [B]Convenzione[/B], e partendo da queste informazioni dovrai farti dare un duplicato (forse riesci anche coi siti che offrono tale servizio on line) del rogito della [B]Convenzione[/B], in modo da prendere visione delle condizioni, della durata del diritto di superficie, e di eventuali vincoli, anche sul prezzo di vendita nel caso un giorno tu volessi rivendere. [/QUOTE]
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