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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 475835" data-attributes="member: 8160"><p>Per ordine:</p><p>- il diritto a percepire le provvigioni da parte del mediatore matura quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento;</p><p>- la richiesta di pagamento delle provvigioni deve essere formulata al debitore entro un (1) anno;</p><p>- se il debitore non paga entro un (1) anno, ancor prima della scadenza dello stesso, va reiterata la richiesta con raccomandata A/R e così di seguito;</p><p>- l'invio della raccomandata interrompe i termini della prescrizione;</p><p>- dal momento dell'invio della raccomandata e non dalla prima richiesta di pagamento si conteggia l'anno solare;</p><p>- non rinnovando la richiesta entro un (1) anno, il credito è prescritto;</p><p>- la dichiarazione del debitore in atto pubblico o anche privato e vale come ammissione del debito (utilissimo e valido in un giudizio), ma non interrompe la prescrizione;</p><p>- la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, interrompe definitivamente i termini della prescrizione (non c'è più bisogno di inviare raccomandate);</p><p>- in caso di frode al mediatore (scavalco) il termine della prescrizione di un (1) anno decorre dalla data della scoperta della frode; </p><p>- la sola emissione della fattura non interrompe i termini della prescrizione;</p><p>- il notaio non può rifiutarsi di rogitare se una delle parti dichiara di non voler pagare la provvigione del mediatore. Provvede alla sola annotazione della dichiarazione;</p><p>- anche se il notaio annota nell'atto la dichiarazione contraria della parte al pagamento della provvigione, questa dichiarazione è utile in giudizio per il riconoscimento del credito, ma non interrompe i termini della prescrizione:</p><p>- il notaio non opera come agenzia o studio per recupero crediti;</p><p>- la fattura va emessa per competenza e non per cassa. Se non pagata può essere annullata con nota di credito entro l'anno solare. Instaurata la causa e richiesto il decreto ingiuntivo in presenza di fattura, la stessa non può più essere annullata dalla nota di credito;</p><p>- se non si emette fattura si instaura una normale causa senza richiesta di decreto ingiuntivo e sarà emessa fattura non a sentenza favorevole, ma a pagamento avvenuto;</p><p>- se il condannato non paga, il diritto a riscuotere la provvigione si prescrive in dieci (10) anni, fatta salva l'interruzione di detto termine con l'invio di una raccomandata con messo notificatore;</p><p>- ecc., ecc.,</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 475835, member: 8160"] Per ordine: - il diritto a percepire le provvigioni da parte del mediatore matura quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento; - la richiesta di pagamento delle provvigioni deve essere formulata al debitore entro un (1) anno; - se il debitore non paga entro un (1) anno, ancor prima della scadenza dello stesso, va reiterata la richiesta con raccomandata A/R e così di seguito; - l'invio della raccomandata interrompe i termini della prescrizione; - dal momento dell'invio della raccomandata e non dalla prima richiesta di pagamento si conteggia l'anno solare; - non rinnovando la richiesta entro un (1) anno, il credito è prescritto; - la dichiarazione del debitore in atto pubblico o anche privato e vale come ammissione del debito (utilissimo e valido in un giudizio), ma non interrompe la prescrizione; - la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, interrompe definitivamente i termini della prescrizione (non c'è più bisogno di inviare raccomandate); - in caso di frode al mediatore (scavalco) il termine della prescrizione di un (1) anno decorre dalla data della scoperta della frode; - la sola emissione della fattura non interrompe i termini della prescrizione; - il notaio non può rifiutarsi di rogitare se una delle parti dichiara di non voler pagare la provvigione del mediatore. Provvede alla sola annotazione della dichiarazione; - anche se il notaio annota nell'atto la dichiarazione contraria della parte al pagamento della provvigione, questa dichiarazione è utile in giudizio per il riconoscimento del credito, ma non interrompe i termini della prescrizione: - il notaio non opera come agenzia o studio per recupero crediti; - la fattura va emessa per competenza e non per cassa. Se non pagata può essere annullata con nota di credito entro l'anno solare. Instaurata la causa e richiesto il decreto ingiuntivo in presenza di fattura, la stessa non può più essere annullata dalla nota di credito; - se non si emette fattura si instaura una normale causa senza richiesta di decreto ingiuntivo e sarà emessa fattura non a sentenza favorevole, ma a pagamento avvenuto; - se il condannato non paga, il diritto a riscuotere la provvigione si prescrive in dieci (10) anni, fatta salva l'interruzione di detto termine con l'invio di una raccomandata con messo notificatore; - ecc., ecc., [/QUOTE]
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