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Quali sanzioni su nero in compravendita abitazione?
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<blockquote data-quote="Avv. Paolo Polastri" data-source="post: 460787" data-attributes="member: 61818"><p>Gradirei fare un po di chiarezza per il contribuente.</p><p>Le sanzioni per l'utilizzo del denaro oltre i limiti previsti dalla normativa "Antiriciclaggio" sono amministrative e non penali (in pratica sono solo soldi da pagare). </p><p>Il reato di riciclaggio ed oggi anche di autoriciclaggio sussiste qualora si reimpieghino beni o soldi provenienti da reato. Quindi, nel caso rappresentato potrebbe essere configursi ipotesi di autoriciclaggio qualora l'imposta non versata configuri infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 sia superiore a 50.000,00 euro di imposta evasa per l'anno in cui è avvenuta la cessione. Ma questa ipotesi mi sembra di difficile verificazione se, come mi par di aver capito, l'immobile era stato acquistato da più di 5 anni. Se manca il reato presupposto non può esserci riciclaggio e autoriciclaggio. Anche dal punto di vista tributario le conseguenze non sono poi così devastanti. </p><p>Quasi sicuramente l'operazione verrà attenzionata da agenzia delle entrate o GDF, ormai vengono controllati quasi tutti i contratti di compravendita immobili e/o aziende Però per l'IRPEF non vi dovrebbero essere conseguenze in quanto la cessione non genera plusvalenza (se l'immobile è stato acquistato da più di 5 anni) l'unico vero problema è l'imposta di registro. In queso caso, l'Amministrazione finanziaria mediante le indagini bancarie avrebbe gioco facile a rettificare il valore della cessione (art. 52 dpr 131/1986) tenendo conto dell'importo versato in contanti, e andrebbe a richiedere l'imposta di registro sulla differenza in misura pari al 2% ( oppure al 9% se non ci sono agevolazioni prima casa), oltre alla sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta a seguito della rettifica. Tale sanzione può essere ridotta mediante ravvedimento operoso oppure, se dovesse arrivare PVC o avviso di rettifica entro il 31/12/2015 con adesione al PVC o acquiescenza all'avviso di accertamento.</p><p>Avv. Paolo Polastri</p><p><a href="http://www.paolopolastri-avvocato-tributarista.com/" target="_blank">Avvocato Tributarista | Paolo Polastri | Modena | Emilia Romagna</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv. Paolo Polastri, post: 460787, member: 61818"] Gradirei fare un po di chiarezza per il contribuente. Le sanzioni per l'utilizzo del denaro oltre i limiti previsti dalla normativa "Antiriciclaggio" sono amministrative e non penali (in pratica sono solo soldi da pagare). Il reato di riciclaggio ed oggi anche di autoriciclaggio sussiste qualora si reimpieghino beni o soldi provenienti da reato. Quindi, nel caso rappresentato potrebbe essere configursi ipotesi di autoriciclaggio qualora l'imposta non versata configuri infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 sia superiore a 50.000,00 euro di imposta evasa per l'anno in cui è avvenuta la cessione. Ma questa ipotesi mi sembra di difficile verificazione se, come mi par di aver capito, l'immobile era stato acquistato da più di 5 anni. Se manca il reato presupposto non può esserci riciclaggio e autoriciclaggio. Anche dal punto di vista tributario le conseguenze non sono poi così devastanti. Quasi sicuramente l'operazione verrà attenzionata da agenzia delle entrate o GDF, ormai vengono controllati quasi tutti i contratti di compravendita immobili e/o aziende Però per l'IRPEF non vi dovrebbero essere conseguenze in quanto la cessione non genera plusvalenza (se l'immobile è stato acquistato da più di 5 anni) l'unico vero problema è l'imposta di registro. In queso caso, l'Amministrazione finanziaria mediante le indagini bancarie avrebbe gioco facile a rettificare il valore della cessione (art. 52 dpr 131/1986) tenendo conto dell'importo versato in contanti, e andrebbe a richiedere l'imposta di registro sulla differenza in misura pari al 2% ( oppure al 9% se non ci sono agevolazioni prima casa), oltre alla sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta a seguito della rettifica. Tale sanzione può essere ridotta mediante ravvedimento operoso oppure, se dovesse arrivare PVC o avviso di rettifica entro il 31/12/2015 con adesione al PVC o acquiescenza all'avviso di accertamento. Avv. Paolo Polastri [url="http://www.paolopolastri-avvocato-tributarista.com/"]Avvocato Tributarista | Paolo Polastri | Modena | Emilia Romagna[/url] [/QUOTE]
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