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Testo
<blockquote data-quote="LucaPontellini" data-source="post: 57113" data-attributes="member: 12773"><p>Art. 1325 Indicazione dei requisiti</p><p></p><p>I requisiti del contratto sono:</p><p></p><p> * l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);</p><p> * la causa (1343 e seguenti);</p><p> * l'oggetto (1346 e seguenti);</p><p> * la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).</p><p></p><p>Art. 1326 Conclusione del contratto</p><p></p><p>Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).</p><p>L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.</p><p>Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.</p><p>Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.</p><p>Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.</p><p></p><p>Art. 1346 Requisiti</p><p></p><p>L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).</p><p></p><p>Art. 1418 Cause di nullità del contratto</p><p></p><p>Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).</p><p></p><p>Art. 1419 Nullità parziale</p><p></p><p>La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="LucaPontellini, post: 57113, member: 12773"] Art. 1325 Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono: * l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427); * la causa (1343 e seguenti); * l'oggetto (1346 e seguenti); * la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti). Art. 1326 Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335). L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Art. 1346 Requisiti L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418). Art. 1418 Cause di nullità del contratto Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972). Art. 1419 Nullità parziale La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115). [/QUOTE]
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