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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Quanto puo' durare un contratto di locazione di un box auto?
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Testo
<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 586707" data-attributes="member: 74968"><p>impeccabile si, ma incompleto: </p><p></p><p>Art 27 legge 392/78 <em>"Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio"</em></p><p><em></em></p><p>La Corte di Cassazione con sentenza 8 luglio 2010 n.16117 afferma quanto segue: "<em>Qualora la locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art.27 della Legge n.392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale 'locazione non abitativa transitoria" e quindi sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art.79 della stessa legge e alla eterointegrazione della clausola legale ex art. 1339 c.c. a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che lo determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempre che risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime."</em></p><p><em></em></p><p>la Corte di Cassazione ha ritenuto che requisito necessario perché possa configurarsi una valida locazione transitoria sia la presenza nel testo del contratto di locazione della espressa indicazione delle ragioni della transitorietà, ragioni che devono essere tali da giustificare la brevità della durata del rapporto.</p><p></p><p>In pratica si può affittare qualunque immobile di natura commerciale per un periodo più breve, rispetto a quanto previsto dalla 431/98 se nel contratto viene precisato perché serve la transitorietà.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 586707, member: 74968"] impeccabile si, ma incompleto: Art 27 legge 392/78 [I]"Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio" [/I] La Corte di Cassazione con sentenza 8 luglio 2010 n.16117 afferma quanto segue: "[I]Qualora la locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art.27 della Legge n.392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale 'locazione non abitativa transitoria" e quindi sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art.79 della stessa legge e alla eterointegrazione della clausola legale ex art. 1339 c.c. a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che lo determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempre che risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime." [/I] la Corte di Cassazione ha ritenuto che requisito necessario perché possa configurarsi una valida locazione transitoria sia la presenza nel testo del contratto di locazione della espressa indicazione delle ragioni della transitorietà, ragioni che devono essere tali da giustificare la brevità della durata del rapporto. In pratica si può affittare qualunque immobile di natura commerciale per un periodo più breve, rispetto a quanto previsto dalla 431/98 se nel contratto viene precisato perché serve la transitorietà. [/QUOTE]
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