Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Rappresentazione e rinuncia all'eredità dell'ascendente
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Massimo Chimienti" data-source="post: 195771" data-attributes="member: 12159"><p>Mi è stato posto un quesito interessantissimo: </p><p></p><p><em>Mio padre è morto 12 anni fà all'epoca ho fatto la rinuncia dell'eredità, successivamente dopo 8 anni è morto il padre di mio padre. Ho diritto all'eredità di mio nonno? </em></p><p></p><p>L'articolo 467 del codice civile afferma che: La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. </p><p></p><p>L'articolo in questione da diritto a chi si trovi ad essere erede di colui che non vuole o non può accettare l'eredità a lui devoluta, di accettarla in luogo del primo. Il classico esempio è quello della premorienza. Tizio muore prima del padre ed alla morte di quest'ultimo suo figlio può accettare l'eredità devoluta a Tizio. </p><p></p><p>Ma cosa accade se il figlio ha rinunciato all'eredità di Tizio?</p><p></p><p>In base all'articolo 468 2° comma: I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.</p><p>Per cui se un soggetto rinuncia all'eredità del padre e questo è premorto al nonno, alla morte di quest'ultimo potrà comunque accettare l'eredità che a lui si devolve per rappresentazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Massimo Chimienti, post: 195771, member: 12159"] Mi è stato posto un quesito interessantissimo: [I]Mio padre è morto 12 anni fà all'epoca ho fatto la rinuncia dell'eredità, successivamente dopo 8 anni è morto il padre di mio padre. Ho diritto all'eredità di mio nonno? [/I] L'articolo 467 del codice civile afferma che: La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. L'articolo in questione da diritto a chi si trovi ad essere erede di colui che non vuole o non può accettare l'eredità a lui devoluta, di accettarla in luogo del primo. Il classico esempio è quello della premorienza. Tizio muore prima del padre ed alla morte di quest'ultimo suo figlio può accettare l'eredità devoluta a Tizio. Ma cosa accade se il figlio ha rinunciato all'eredità di Tizio? In base all'articolo 468 2° comma: I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. Per cui se un soggetto rinuncia all'eredità del padre e questo è premorto al nonno, alla morte di quest'ultimo potrà comunque accettare l'eredità che a lui si devolve per rappresentazione. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Rappresentazione e rinuncia all'eredità dell'ascendente
Alto