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Testo
<blockquote data-quote="Anna D'Ascoli" data-source="post: 195773" data-attributes="member: 3308"><p>Scusa Antonello ... il "non può" nella norma non si riferisce all'interdetto. Il "chi non può è riferito" a "non potere oggettivo" evidente il caso della premorienza. L'interdetto o inabilitato sottoposto a tutela, previa autorizzazione del Giudice Tutelare può accettare con beneficio di inventario o, se del caso, rinunciare.</p><p>Il tutore deve presentare ricorso al Giudice tutelare per essere autorizzato all'accettazione o alla rinuncia dell'eredità spettante al soggetto incapace.</p><p>Il non "vuole" non legarlo solo alla passività bensì ad una volontà, posso rinunciare all'eredità semplicemente per far accrescere la quota di mia sorella anche in assenza di passività (ovviamente se non esistono altri miei eredi legittimi).</p><p>Giovanni, figlio di Carlo e nipote di Mario certamente può accettare l'eredità del nonno pur avendo rinunciato all'eredità del padre.</p><p>Sul fatto che si possa rinunciare all'eredità del padre e non a quello del nonno ... il principio è semplice ... asse ereditario diverso e situazione patrimoniale diversa, de cuius diverso dunque situazione giuridica diversa.</p><p>Ricorrendo i presupposti i creditori di Carlo (padre) avrebbero dovuto o potuto impugnare la rinuncia di Giovanni (figlio) in tal caso Giovanni, in caso di ottenuta sentenza di revoca della rinuncia, avrebbe risposto per i debiti del padre anche con il proprio patrimonio non avendo accettato con beneficio di inventario. (La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto, ossia 10 anni, e se l'eredità non è stata acquisita da altri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Anna D'Ascoli, post: 195773, member: 3308"] Scusa Antonello ... il "non può" nella norma non si riferisce all'interdetto. Il "chi non può è riferito" a "non potere oggettivo" evidente il caso della premorienza. L'interdetto o inabilitato sottoposto a tutela, previa autorizzazione del Giudice Tutelare può accettare con beneficio di inventario o, se del caso, rinunciare. Il tutore deve presentare ricorso al Giudice tutelare per essere autorizzato all'accettazione o alla rinuncia dell'eredità spettante al soggetto incapace. Il non "vuole" non legarlo solo alla passività bensì ad una volontà, posso rinunciare all'eredità semplicemente per far accrescere la quota di mia sorella anche in assenza di passività (ovviamente se non esistono altri miei eredi legittimi). Giovanni, figlio di Carlo e nipote di Mario certamente può accettare l'eredità del nonno pur avendo rinunciato all'eredità del padre. Sul fatto che si possa rinunciare all'eredità del padre e non a quello del nonno ... il principio è semplice ... asse ereditario diverso e situazione patrimoniale diversa, de cuius diverso dunque situazione giuridica diversa. Ricorrendo i presupposti i creditori di Carlo (padre) avrebbero dovuto o potuto impugnare la rinuncia di Giovanni (figlio) in tal caso Giovanni, in caso di ottenuta sentenza di revoca della rinuncia, avrebbe risposto per i debiti del padre anche con il proprio patrimonio non avendo accettato con beneficio di inventario. (La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto, ossia 10 anni, e se l'eredità non è stata acquisita da altri. [/QUOTE]
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