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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 144991" data-attributes="member: 10285"><p>Salve, tralasciamo i commenti superflui, comunque in linea di massima , stando a quanto tu riporti , ci sono una serie di cose che quantomeno rendono attaccabile la proposta e altrettante che la rendono nulla.</p><p></p><p>1° La proposta se è stata redatta e ritirata da persona non qualificata è nulla , Legge 39 / 89 , in questo caso tu dici essere stata la segretaria e/o collaboratrice quindi nella speranza tu abbia dei testimoni sempre per la legge n° 39 del 1989 costei non è abilitata alla pratica di mediazione, logicamente ti potrà essere contrapposto il fatto che la firma sotto è di un agente immobiliare regolarmente iscritto, ma la proposta di acquisto essendo un contratto commerciale a tutti gli effetti di legge deve essere sottoscritto da persona autorizzata ( Art. 1425 , Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.</p><p></p><p>2° chiedi ti venga consegnata una copia della proposta , se nella proposta c'è scritto che in data xxx/xx/xxxx si terrà il preliminare o compromesso , in base alla sentenza della Suprema corte di Cassazione 2 aprile 2009 n. 8038 la proposta è nulla in quanto non ci si può obbligare ad obbligarsi.</p><p></p><p>3° Art. 1334 - Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, pertanto se la proposta scadeva il 1/9/ 2011 ed a te è stata notificata il 2/9/2011 questo è motivo di annullamento.</p><p></p><p></p><p>4° Art. 1461. - Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, se i motivi di ritiro dalla proposta sono di natura patrimoniale , comprovabie, potresti attaccarti anche a questo articolo del C.C.</p><p></p><p>In sintesi ti consiglio comunque di parlare con un avvocato e meglio ancora di presentarti all'appuntamento con l'Agenti Immobiliari con un Avvocato, logicamente preavvisando l'Agenti Immobiliari per correttezza, e con lui definire la risoluzione della vicenda sulla base delle indicazioni che ti ho fornito e di quelle che ti fornirà " de visu " l'avvocato, sinceramente se il comportamento del collega fosse stato improntato sulla correttezza ti avrei consigliato di concordare un rimborso spese in base all' Art. 1328. - La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto. Trattandosi però , sempre sulla base di quello che riferisci , di comportamento quantomeno discutibile non mi sento di consigliarti un accomodamento. Spero di esserti stato utile. Fabrizio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 144991, member: 10285"] Salve, tralasciamo i commenti superflui, comunque in linea di massima , stando a quanto tu riporti , ci sono una serie di cose che quantomeno rendono attaccabile la proposta e altrettante che la rendono nulla. 1° La proposta se è stata redatta e ritirata da persona non qualificata è nulla , Legge 39 / 89 , in questo caso tu dici essere stata la segretaria e/o collaboratrice quindi nella speranza tu abbia dei testimoni sempre per la legge n° 39 del 1989 costei non è abilitata alla pratica di mediazione, logicamente ti potrà essere contrapposto il fatto che la firma sotto è di un agente immobiliare regolarmente iscritto, ma la proposta di acquisto essendo un contratto commerciale a tutti gli effetti di legge deve essere sottoscritto da persona autorizzata ( Art. 1425 , Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. 2° chiedi ti venga consegnata una copia della proposta , se nella proposta c'è scritto che in data xxx/xx/xxxx si terrà il preliminare o compromesso , in base alla sentenza della Suprema corte di Cassazione 2 aprile 2009 n. 8038 la proposta è nulla in quanto non ci si può obbligare ad obbligarsi. 3° Art. 1334 - Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, pertanto se la proposta scadeva il 1/9/ 2011 ed a te è stata notificata il 2/9/2011 questo è motivo di annullamento. 4° Art. 1461. - Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, se i motivi di ritiro dalla proposta sono di natura patrimoniale , comprovabie, potresti attaccarti anche a questo articolo del C.C. In sintesi ti consiglio comunque di parlare con un avvocato e meglio ancora di presentarti all'appuntamento con l'Agenti Immobiliari con un Avvocato, logicamente preavvisando l'Agenti Immobiliari per correttezza, e con lui definire la risoluzione della vicenda sulla base delle indicazioni che ti ho fornito e di quelle che ti fornirà " de visu " l'avvocato, sinceramente se il comportamento del collega fosse stato improntato sulla correttezza ti avrei consigliato di concordare un rimborso spese in base all' Art. 1328. - La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto. Trattandosi però , sempre sulla base di quello che riferisci , di comportamento quantomeno discutibile non mi sento di consigliarti un accomodamento. Spero di esserti stato utile. Fabrizio [/QUOTE]
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