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<blockquote data-quote="mattew82" data-source="post: 541347" data-attributes="member: 67523"><p>Sarà anche come dite voi ma trovo abbastanza discutibile la cosa, nel senso io venditore firmo ed accetto una "proposta <strong>irrevocabile</strong> d'acquisto con sospensiva", la sospensiva si realizza ma rifiuto di ritirare la caparra e di vendere l'immobile. Sono comunque inadempiente e, seppur non con il doppio della caparra che non ho incassato, in qualche modo ne rispondo perché mi tiro indietro da un contratto accettato e firmato. Se l'agente immobiliare invece non ha comunicato l'avverarsi della sospensiva con svincolo dalla proposta non credo abbia svolto il suo lavoro in modo impeccabile e se si riuscisse a dimostrare che non l'ha fatto davanti a un giudice potrebbe risponderne. Sarebbe troppo facile firmare una proposta per accettazione e poi mi tiro indietro senza nessuna penale come se nulla fosse perché mi rifiuto di ritirare la caparra ed incassarla... Inoltre la Suprema Corte ha anche stabilito:</p><p>La Suprema Corte, con sentenza, sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127, ha risolto la questione dell’assegno non posto all’incasso, assumendo la perfetta validità della caparra confirmatoria sulla scorta di questo ragionamento logico-giuridico: <strong>se si consentisse a chi riceve la caparra (a mezzo assegno bancario) di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi semplicemente non ponendo all’incasso l’assegno, risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente.</strong></p><p><strong>Queste le ineccepibili motivazioni: “Invero, tenuto conto della funzione dell’assegno bancario, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall’assegno, e quindi salvo buon fine. Allorquando il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario, è suo onere quello di porre all’incasso il titolo, nel senso che, ove l’assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell’assegno bancario — che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è riferibile unicamente al comportamento del prenditore."</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Se quindi è il venditore a rifiutare la caparra o a non porla all'incasso non è che non ne risponde e l'acquirente se la prende in quel posto se il venditore nel contratto accettava tale caparra posticipandone l'incasso all'avverarsi della sospensiva...</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mattew82, post: 541347, member: 67523"] Sarà anche come dite voi ma trovo abbastanza discutibile la cosa, nel senso io venditore firmo ed accetto una "proposta [B]irrevocabile[/B] d'acquisto con sospensiva", la sospensiva si realizza ma rifiuto di ritirare la caparra e di vendere l'immobile. Sono comunque inadempiente e, seppur non con il doppio della caparra che non ho incassato, in qualche modo ne rispondo perché mi tiro indietro da un contratto accettato e firmato. Se l'agente immobiliare invece non ha comunicato l'avverarsi della sospensiva con svincolo dalla proposta non credo abbia svolto il suo lavoro in modo impeccabile e se si riuscisse a dimostrare che non l'ha fatto davanti a un giudice potrebbe risponderne. Sarebbe troppo facile firmare una proposta per accettazione e poi mi tiro indietro senza nessuna penale come se nulla fosse perché mi rifiuto di ritirare la caparra ed incassarla... Inoltre la Suprema Corte ha anche stabilito: La Suprema Corte, con sentenza, sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127, ha risolto la questione dell’assegno non posto all’incasso, assumendo la perfetta validità della caparra confirmatoria sulla scorta di questo ragionamento logico-giuridico: [B]se si consentisse a chi riceve la caparra (a mezzo assegno bancario) di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi semplicemente non ponendo all’incasso l’assegno, risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente. Queste le ineccepibili motivazioni: “Invero, tenuto conto della funzione dell’assegno bancario, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall’assegno, e quindi salvo buon fine. Allorquando il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario, è suo onere quello di porre all’incasso il titolo, nel senso che, ove l’assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell’assegno bancario — che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è riferibile unicamente al comportamento del prenditore." Se quindi è il venditore a rifiutare la caparra o a non porla all'incasso non è che non ne risponde e l'acquirente se la prende in quel posto se il venditore nel contratto accettava tale caparra posticipandone l'incasso all'avverarsi della sospensiva... [/B] [/QUOTE]
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