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<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 509887" data-attributes="member: 59241"><p>Quoto Bastimento. Non confondiamo l'aspetto tributario con quello civilistico: l'art.22 del DPR 642/'72 (imposta di bollo) e l'art.57, co.1 del TUR (imposta di registro) sono norme fiscali: non stabiliscono quale delle parti debba farsi carico dell'imposta di bollo e di registro, limitandosi a ritenere entrambi i co-obbligati nei confronti del Fisco: se uno non paga l'intera tassa, il Fisco può rivalersi sull'altro.</p><p></p><p>Nei rapporti interni tra le parti e, quindi, non tra le parti e il Fisco, l'art.8 della legge 392/'78, che è norma civilistica, stabilisce che le spese di registrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali, ma per spese di registrazione devono intendersi solo le spese dovute per'imposta di registro, il cui presupposto è proprio la registrazione, con esclusione dell'imposta di bollo sul contratto nonchè dell'IVA.</p><p></p><p>La disposizione prevista dal citato art.8, seppure non riprodotta nella legge 431/'98, è tuttora in vigore, infatti è stata ripresa dal decreto interministeriale del 30 dicembre 2002, ove è previsto, rispettivamente agli articoli 5, 7 e 6, rubricati non caso <em>"Spese di bollo e registrazione" </em>degli allegati A, C ed E che le spese di registro per i contratti 3+2, transitori e per tudenti universitari gravano su entrambi i contraenti nella misura del 50% (tuttavia nulla vieta che la regola sia modificata in senso più favoreole per l'inquilino), mentre le imposte di bollo per il contratto e per le ricevute consegueni sono a carico del conduttore.</p><p></p><p>Tale disposizione non si applica però agli immobili vincolati o in catasto A/1, A/8 e A/9 per i quali la legge 431, al co.2 dell'art.1 stabilisce che si applichino solo le disposizioni codicistiche (art.1571 e seguenti) e può essere liberamente derogata per convenzione nei contratti abitativi a canone libero art.2, co.1: unaclausola che addebitasse all'inquilino l'intero importo delle marche da bollo e dell'imposta di registro non è annullabile dal sistema di nullità tipizzato dalla 431/'98, in cui preminente è la volontà contrattuale, il termine di confronto non è la legge (come nella 392/'78), ma il contratto (<em>"clausola o vantaggio economico normativo diretti ad attribuire al locatore un canone uperiore a quello contrattualmente stabilito")</em>: l'art.13 dispone divieti solo per durata canone: l'accollo di tali spese non determina un canone di locazione superiore<em> "a quello risultante dal contratto scritto e registrato"</em>.</p><p></p><p>La modalità di ripartizione tra le parti contrattuali delle spese di registro nelle regolamentazioni contrattuali per gli usi diversi dall'abitativo rimane ancorato all'art.8 (infatti, ai sensi dell'art.41 della 392, sono applicabili ai contratti di cui all'ar.27 le norme da 7 a 11), ma la norma è sottoposta al rigido sistema di nullità generalizzata tipizzato dalla legge sull'equo canone che vieta <em>"vantaggi in contrasto con la presente legge"</em>, in cui preminente, quindi, non è la volontà contrattuale di cui si diceva sopra, bensì la volontà di legge, il termine di confronto qui è la legge: l'art.79 non consente di porre a carico del conduttore una quota della tassa di registro superiore alla metà, ma la modalità di ripartizione dell'imposta di bollo (non discipinata dal legislatore del 1978) è rimessa all'autonomia contrattuaele, per cui, se le parti concordano che le spese di bollo incombano sul conduttore (clausola non contra legem) , vale quanto scrito a contratto e, in mancanza di specifica pattuizion contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali (che in genere addossano le spese di bollo all'inquilino) a cui rimandano tutti i contratti nelle disposizioni finali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 509887, member: 59241"] Quoto Bastimento. Non confondiamo l'aspetto tributario con quello civilistico: l'art.22 del DPR 642/'72 (imposta di bollo) e l'art.57, co.1 del TUR (imposta di registro) sono norme fiscali: non stabiliscono quale delle parti debba farsi carico dell'imposta di bollo e di registro, limitandosi a ritenere entrambi i co-obbligati nei confronti del Fisco: se uno non paga l'intera tassa, il Fisco può rivalersi sull'altro. Nei rapporti interni tra le parti e, quindi, non tra le parti e il Fisco, l'art.8 della legge 392/'78, che è norma civilistica, stabilisce che le spese di registrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali, ma per spese di registrazione devono intendersi solo le spese dovute per'imposta di registro, il cui presupposto è proprio la registrazione, con esclusione dell'imposta di bollo sul contratto nonchè dell'IVA. La disposizione prevista dal citato art.8, seppure non riprodotta nella legge 431/'98, è tuttora in vigore, infatti è stata ripresa dal decreto interministeriale del 30 dicembre 2002, ove è previsto, rispettivamente agli articoli 5, 7 e 6, rubricati non caso [I]"Spese di bollo e registrazione" [/I]degli allegati A, C ed E che le spese di registro per i contratti 3+2, transitori e per tudenti universitari gravano su entrambi i contraenti nella misura del 50% (tuttavia nulla vieta che la regola sia modificata in senso più favoreole per l'inquilino), mentre le imposte di bollo per il contratto e per le ricevute consegueni sono a carico del conduttore. Tale disposizione non si applica però agli immobili vincolati o in catasto A/1, A/8 e A/9 per i quali la legge 431, al co.2 dell'art.1 stabilisce che si applichino solo le disposizioni codicistiche (art.1571 e seguenti) e può essere liberamente derogata per convenzione nei contratti abitativi a canone libero art.2, co.1: unaclausola che addebitasse all'inquilino l'intero importo delle marche da bollo e dell'imposta di registro non è annullabile dal sistema di nullità tipizzato dalla 431/'98, in cui preminente è la volontà contrattuale, il termine di confronto non è la legge (come nella 392/'78), ma il contratto ([I]"clausola o vantaggio economico normativo diretti ad attribuire al locatore un canone uperiore a quello contrattualmente stabilito")[/I]: l'art.13 dispone divieti solo per durata canone: l'accollo di tali spese non determina un canone di locazione superiore[I] "a quello risultante dal contratto scritto e registrato"[/I]. La modalità di ripartizione tra le parti contrattuali delle spese di registro nelle regolamentazioni contrattuali per gli usi diversi dall'abitativo rimane ancorato all'art.8 (infatti, ai sensi dell'art.41 della 392, sono applicabili ai contratti di cui all'ar.27 le norme da 7 a 11), ma la norma è sottoposta al rigido sistema di nullità generalizzata tipizzato dalla legge sull'equo canone che vieta [I]"vantaggi in contrasto con la presente legge"[/I], in cui preminente, quindi, non è la volontà contrattuale di cui si diceva sopra, bensì la volontà di legge, il termine di confronto qui è la legge: l'art.79 non consente di porre a carico del conduttore una quota della tassa di registro superiore alla metà, ma la modalità di ripartizione dell'imposta di bollo (non discipinata dal legislatore del 1978) è rimessa all'autonomia contrattuaele, per cui, se le parti concordano che le spese di bollo incombano sul conduttore (clausola non contra legem) , vale quanto scrito a contratto e, in mancanza di specifica pattuizion contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali (che in genere addossano le spese di bollo all'inquilino) a cui rimandano tutti i contratti nelle disposizioni finali. [/QUOTE]
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