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<blockquote data-quote="gcaval" data-source="post: 94091" data-attributes="member: 14014"><p>Domanda: ma la non registrazione o la registrazione tardiva invalida un contratto? Credevo che la registrazione riguardasse più questioni fiscali (senza entrare nel merito di quali e quante siano le penali) che civili. Mi sbaglio? </p><p>Il preliminare é valido comunque, in quanto nasce proprio come scrittura privata, anche se con l'obbligo della registrazione.</p><p></p><p> </p><p></p><p>Attenzione a non sottovalutare la forza giuridica del contratto preliminare (una proposta accettata e che dell'accettazione abbia avuto notizia il proponente è di per sé un preliminare!): l'obbligo di vendere o acquistare può essere eseguito anche contro la volontà della parte che si rifiuta di farlo spontaneamente.</p><p>L'art. 2932 del c.c. prevede la cosiddetta "esecuzione in forma specifica dell'obbligo del contrarre": la controparte di chi rifiutasse di stipulare l'atto definitivo può chiedere al giudice di pronunciare una sentenza che tenga il posto del consenso rifiutato della parte inadempiente. Tutto ciò, naturalmente, sul presupposto che tale rifiuto alla stipulazione definitiva sia ingiustificato. </p><p>Morale della favola: la caparra confirmatoria non è l'unica cosa che si può perdere. Il fatto che molte controversie si risolvano in questo modo non significa che non si possa ricorrere all'esecuzione in forma specifica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gcaval, post: 94091, member: 14014"] Domanda: ma la non registrazione o la registrazione tardiva invalida un contratto? Credevo che la registrazione riguardasse più questioni fiscali (senza entrare nel merito di quali e quante siano le penali) che civili. Mi sbaglio? Il preliminare é valido comunque, in quanto nasce proprio come scrittura privata, anche se con l'obbligo della registrazione. Attenzione a non sottovalutare la forza giuridica del contratto preliminare (una proposta accettata e che dell'accettazione abbia avuto notizia il proponente è di per sé un preliminare!): l'obbligo di vendere o acquistare può essere eseguito anche contro la volontà della parte che si rifiuta di farlo spontaneamente. L'art. 2932 del c.c. prevede la cosiddetta "esecuzione in forma specifica dell'obbligo del contrarre": la controparte di chi rifiutasse di stipulare l'atto definitivo può chiedere al giudice di pronunciare una sentenza che tenga il posto del consenso rifiutato della parte inadempiente. Tutto ciò, naturalmente, sul presupposto che tale rifiuto alla stipulazione definitiva sia ingiustificato. Morale della favola: la caparra confirmatoria non è l'unica cosa che si può perdere. Il fatto che molte controversie si risolvano in questo modo non significa che non si possa ricorrere all'esecuzione in forma specifica. [/QUOTE]
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