Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Registrazione preliminare, l'APE va allegata in originale?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="donatella 75" data-source="post: 364115" data-attributes="member: 22166"><p>adesso non ti fanno pagare la marca da bollo! prima si... e se firmata dalle parti m.b. da € 16!!! in merito alle circolai Fimaa, federazione a cui sono iscritta pure io l'ultima è stata questa:</p><p>In particolare, la nuova dizione delle suddette norme sostanzialmente dispone che:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti all’obbligo di registrazione, <strong>deve essere inserita una apposita clausola</strong> con la quale l'acquirente e/o il conduttore, a seconda dei casi, dichiarano di <strong>aver ricevuto le informazioni e la documentazione</strong>, comprensiva dell'attestato (cd. A.P.E.) in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>una copia dell'attestato di prestazione energetica deve esser allegata</strong> al contratto, tranne che nel caso di locazione di singole unità immobiliari;</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>nel caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, non si applicherà più la sanzione, ben più pregiudizievole, della nullità del contratto, bensì le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa </strong>pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; la sanzione viene prevista nella misura da € 1.000 a € 4.000 qualora trattasi di contratti di locazione di singole unità immobiliari e la stessa è ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i tre anni;</li> <li data-xf-list-type="ul">per quanto riguarda i <strong>contratti stipulati dal 4 agosto 2013</strong> sino all’entrata in vigore della riforma in oggetto, ai quali non sia stato allegato l’A.P.E., la novella introduce di fatto una sorta di sanatoria, prevedendo espressamente che <strong>su richiesta di almeno una delle parti (o suo avente causa) la sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata si applichi, in luogo di quella della nullità del contratto</strong> prevista anteriormente, per le violazioni che siano state commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n.145/2013, a condizione però che la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.</li> </ul><p>Si sottolinea, in conclusione, che il suddetto Decreto Legge n.145/2013, trattandosi di provvedimento legislativo per sua natura immediatamente efficace, è già <strong>in vigore a partire dal 24 dicembre 2013 ma dovrà necessariamente esser convertito in Legge entro il termine di 60 giorni</strong>, altrimenti perderà ogni efficacia.</p><p></p><p>comunque ora che non si paga la marca da bollo .. non è un problema allegarla ma fino ad un mese fa facevano pagare eccome... A Cuneo anche! almeno... io ho chiesto telefonicamente e mi avevano confermato i 16€ .... Incubo ade che fanno in maniera diversa anche nella medesima provincia!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="donatella 75, post: 364115, member: 22166"] adesso non ti fanno pagare la marca da bollo! prima si... e se firmata dalle parti m.b. da € 16!!! in merito alle circolai Fimaa, federazione a cui sono iscritta pure io l'ultima è stata questa: In particolare, la nuova dizione delle suddette norme sostanzialmente dispone che: [LIST] [*]Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti all’obbligo di registrazione, [B]deve essere inserita una apposita clausola[/B] con la quale l'acquirente e/o il conduttore, a seconda dei casi, dichiarano di [B]aver ricevuto le informazioni e la documentazione[/B], comprensiva dell'attestato (cd. A.P.E.) in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; [*][B]una copia dell'attestato di prestazione energetica deve esser allegata[/B] al contratto, tranne che nel caso di locazione di singole unità immobiliari; [*][B]nel caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, non si applicherà più la sanzione, ben più pregiudizievole, della nullità del contratto, bensì le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa [/B]pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; la sanzione viene prevista nella misura da € 1.000 a € 4.000 qualora trattasi di contratti di locazione di singole unità immobiliari e la stessa è ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i tre anni; [*]per quanto riguarda i [B]contratti stipulati dal 4 agosto 2013[/B] sino all’entrata in vigore della riforma in oggetto, ai quali non sia stato allegato l’A.P.E., la novella introduce di fatto una sorta di sanatoria, prevedendo espressamente che [B]su richiesta di almeno una delle parti (o suo avente causa) la sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata si applichi, in luogo di quella della nullità del contratto[/B] prevista anteriormente, per le violazioni che siano state commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n.145/2013, a condizione però che la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. [/LIST] Si sottolinea, in conclusione, che il suddetto Decreto Legge n.145/2013, trattandosi di provvedimento legislativo per sua natura immediatamente efficace, è già [B]in vigore a partire dal 24 dicembre 2013 ma dovrà necessariamente esser convertito in Legge entro il termine di 60 giorni[/B], altrimenti perderà ogni efficacia. comunque ora che non si paga la marca da bollo .. non è un problema allegarla ma fino ad un mese fa facevano pagare eccome... A Cuneo anche! almeno... io ho chiesto telefonicamente e mi avevano confermato i 16€ .... Incubo ade che fanno in maniera diversa anche nella medesima provincia! [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Registrazione preliminare, l'APE va allegata in originale?
Alto