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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 248683" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">L’art. 5 del DPR 404/2001 – come modificato dal DL 2 marzo 2012, n°16 – dispone che “<em>i soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unità immobiliari sono tenuti ad adottare la procedura di <strong>registrazione telematica</strong> degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1</em>”. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il punto – tanto per cambiare – è controverso. Ci si è chiesti, infatti, se l’obbligo si limiti alla sola prima registrazione dei contratti di locazione, non estendendosi agli adempimenti successivi (proroghe, risoluzioni ecc.). La norma parla genericamente di “registrazione telematica” dei contratti, intendendo probabilmente riferirsi non solo alla registrazione dell’atto, ma anche alla registrazione e all’esecuzione dei pagamenti telematici successivi dovuti in relazione alla registrazione stessa dei contratti (adempimenti in cedolare esclusi</span><span style="font-family: 'Verdana'">).</span><span style="font-family: 'Verdana'"> L’Agenzia non ha emanato ulteriori chiarimenti.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Non risultano sanzioni specifiche, a parte il fatto che ultimamente alcuni uffici territoriali – nel caso di un soggetto richiedente che possiede più di dieci unità immobiliari – prima di procedere alla registrazione d’ufficio, richiedono al medesimo o suo delegato di dichiarare espressamente, su un apposito modulo, che il richiedente non possiede più di dieci unità immobiliari.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 248683, member: 31598"] [FONT=Verdana]L’art. 5 del DPR 404/2001 – come modificato dal DL 2 marzo 2012, n°16 – dispone che “[I]i soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unità immobiliari sono tenuti ad adottare la procedura di [B]registrazione telematica[/B] degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1[/I]”. [/FONT] [FONT=Verdana]Il punto – tanto per cambiare – è controverso. Ci si è chiesti, infatti, se l’obbligo si limiti alla sola prima registrazione dei contratti di locazione, non estendendosi agli adempimenti successivi (proroghe, risoluzioni ecc.). La norma parla genericamente di “registrazione telematica” dei contratti, intendendo probabilmente riferirsi non solo alla registrazione dell’atto, ma anche alla registrazione e all’esecuzione dei pagamenti telematici successivi dovuti in relazione alla registrazione stessa dei contratti (adempimenti in cedolare esclusi[/FONT][FONT=Verdana]).[/FONT][FONT=Verdana] L’Agenzia non ha emanato ulteriori chiarimenti.[/FONT] [FONT=Verdana]Non risultano sanzioni specifiche, a parte il fatto che ultimamente alcuni uffici territoriali – nel caso di un soggetto richiedente che possiede più di dieci unità immobiliari – prima di procedere alla registrazione d’ufficio, richiedono al medesimo o suo delegato di dichiarare espressamente, su un apposito modulo, che il richiedente non possiede più di dieci unità immobiliari.[/FONT] [/QUOTE]
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