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<blockquote data-quote="pianeta casa" data-source="post: 260281" data-attributes="member: 3921"><p>Ciao a tutti. Vi ringrazio per le risposte e le preziose considerazioni. Nel frattempo ho provveduto all'abilitazione Entratel e - nell'occasione - ho sottoposto i miei dubbi in merito all'eventuale nostra solidarietà per le annualità successive alla prima ad un dirigente dell'Agenzia delle Entrate (allo sportello la risposta era incerta ed evasiva). La sua risposta esclude nettamente qualsiasi ns. solidarietà successiva, motivata dal fatto che: "i<span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: black">n riferimento alla disciplina dell’imposta di registro, le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, del DPR 131/1986 in base alla quale rientrano tra i soggetti obbligati alla registrazione anche «gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è solo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari."</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: black">Pertanto il nostro obbligo in solido al pagamento dell'imposta di registro PRINCIPALE è secondo la norma solo quella della PRIMA registrazione, ossia quella che viene fatta per la scrittura per la quale abbiamo svolto l'intermediazione.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pianeta casa, post: 260281, member: 3921"] Ciao a tutti. Vi ringrazio per le risposte e le preziose considerazioni. Nel frattempo ho provveduto all'abilitazione Entratel e - nell'occasione - ho sottoposto i miei dubbi in merito all'eventuale nostra solidarietà per le annualità successive alla prima ad un dirigente dell'Agenzia delle Entrate (allo sportello la risposta era incerta ed evasiva). La sua risposta esclude nettamente qualsiasi ns. solidarietà successiva, motivata dal fatto che: "i[FONT=Arial][COLOR=black]n riferimento alla disciplina dell’imposta di registro, le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, del DPR 131/1986 in base alla quale rientrano tra i soggetti obbligati alla registrazione anche «gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è solo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari."[/COLOR][/FONT] [FONT=Arial][COLOR=black]Pertanto il nostro obbligo in solido al pagamento dell'imposta di registro PRINCIPALE è secondo la norma solo quella della PRIMA registrazione, ossia quella che viene fatta per la scrittura per la quale abbiamo svolto l'intermediazione.[/COLOR][/FONT] [/QUOTE]
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