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Revoca Mutuo dopo vendita con accollo senza interpellare la banca dopo un anno di pagamenti regolari
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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 443223" data-attributes="member: 5961"><p>sembrerebbe invece essere vessatoria..</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>CLAUSOLE CHE PREVEDONO OBBLIGAZIONI RELATIVE AL "MANTENIMENTO" DELLA GARANZIA IPOTECARIA (lettera t)</strong></p><p></p><p>Con riguardo a dette clausole, il giudizio deve essere articolato (107).</p><p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: 18px">A) </span>Sono vessatorie le clausole nelle quali si pregiudica in modo rilevante l'uso dell'immobile ipotecato </span></strong><span style="color: #000000">(che spesso è l'abitazione del mutuatario) o si subordina l'esercizio delle facoltà connesse alla proprietà ad autorizzazioni espresse della banca, il tutto in base ad un apprezzamento insindacabile della banca stessa</span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0)"> (si pensi ai divieti di alienare l'immobile, di disporne, di concederlo in locazione).</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>B) </strong></span>La compressione dei diritti di godimento e/o di disposizione del mutuatario può ritenersi legittima solo quando è finalizzata a prevenire o a sanzionare comportamenti che possano diminuire la consistenza della garanzia offerta, la quale costituisce elemento rilevante - per il creditore - nel procedimento di formazione del contratto; si pensi alle clausole che prevedano:</p><p>a) un divieto di locazione per una durata superiore a quella minima prevista dalla legge;</p><p>b) un divieto di riscossione anticipata di canoni di locazione o di cessione a terzi di detti canoni;</p><p>c) l'obbligo di informare la banca in ordine a turbative del possesso o a contestazioni del diritto di proprietà da parte di terzi.</p><p>Le clausole sub a) mirano ad evitare un danno alla banca creditrice nella fase dell'eventuale esecuzione, danno rappresentato dalle opposizioni (nella fase esecutiva o di rilascio) che un terzo (il conduttore dell'immobile) potrebbe effettuare.</p><p>Le clausole sub c) non determinano un significativo squilibrio, in quanto è legittima la pretesa della banca ad essere informata di turbative o contestazioni, al fine di rivalutare se sussista un adeguato rapporto fra il credito e la garanzia offerta.</p><p></p><p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 18px">Esempi di clausole del tipo A):</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: #000000">I) la banca ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: (...)</span></strong></p><p>- "mutamento della destinazione dei beni sottoposti all'ipoteca, senza il consenso della Banca"; in questo caso si lascia alla banca un apprezzamento discrezionale, senza poter valutare se vi sia un interesse meritevole di tutela;</p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">II) clausole che prevedano il divieto, per il mutuatario, di alienare l'immobile senza il consenso della banca; </span></span></strong></p><p>continua ....</p><p></p><p><a href="http://elibrary.fondazionenotariato.it/approfondimento.asp?app=01/studicnn/studio-237-2006C&mn=3&tipo=3&qn=9" target="_blank">Gli Studi del CNN - Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio - Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs.122/2005 e prospettive - e.library - Fondazione Italiana del Notariato</a></p><p></p><p></p><p>avanzo una <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/food/beer.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":birra:" title="Birra :birra:" data-shortname=":birra:" /> ?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 443223, member: 5961"] sembrerebbe invece essere vessatoria.. [B]CLAUSOLE CHE PREVEDONO OBBLIGAZIONI RELATIVE AL "MANTENIMENTO" DELLA GARANZIA IPOTECARIA (lettera t)[/B] Con riguardo a dette clausole, il giudizio deve essere articolato (107). [B][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=5]A) [/SIZE]Sono vessatorie le clausole nelle quali si pregiudica in modo rilevante l'uso dell'immobile ipotecato [/COLOR][/B][COLOR=#000000](che spesso è l'abitazione del mutuatario) o si subordina l'esercizio delle facoltà connesse alla proprietà ad autorizzazioni espresse della banca, il tutto in base ad un apprezzamento insindacabile della banca stessa[/COLOR][B][COLOR=rgb(255, 0, 0)] (si pensi ai divieti di alienare l'immobile, di disporne, di concederlo in locazione).[/COLOR][/B] [SIZE=5][B]B) [/B][/SIZE]La compressione dei diritti di godimento e/o di disposizione del mutuatario può ritenersi legittima solo quando è finalizzata a prevenire o a sanzionare comportamenti che possano diminuire la consistenza della garanzia offerta, la quale costituisce elemento rilevante - per il creditore - nel procedimento di formazione del contratto; si pensi alle clausole che prevedano: a) un divieto di locazione per una durata superiore a quella minima prevista dalla legge; b) un divieto di riscossione anticipata di canoni di locazione o di cessione a terzi di detti canoni; c) l'obbligo di informare la banca in ordine a turbative del possesso o a contestazioni del diritto di proprietà da parte di terzi. Le clausole sub a) mirano ad evitare un danno alla banca creditrice nella fase dell'eventuale esecuzione, danno rappresentato dalle opposizioni (nella fase esecutiva o di rilascio) che un terzo (il conduttore dell'immobile) potrebbe effettuare. Le clausole sub c) non determinano un significativo squilibrio, in quanto è legittima la pretesa della banca ad essere informata di turbative o contestazioni, al fine di rivalutare se sussista un adeguato rapporto fra il credito e la garanzia offerta. [B][COLOR=#ff0000][SIZE=5]Esempi di clausole del tipo A):[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#000000]I) la banca ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: (...)[/COLOR][/B] - "mutamento della destinazione dei beni sottoposti all'ipoteca, senza il consenso della Banca"; in questo caso si lascia alla banca un apprezzamento discrezionale, senza poter valutare se vi sia un interesse meritevole di tutela; [B][SIZE=6][COLOR=rgb(255, 0, 0)]II) clausole che prevedano il divieto, per il mutuatario, di alienare l'immobile senza il consenso della banca; [/COLOR][/SIZE][/B] continua .... [URL='http://elibrary.fondazionenotariato.it/approfondimento.asp?app=01/studicnn/studio-237-2006C&mn=3&tipo=3&qn=9']Gli Studi del CNN - Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio - Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs.122/2005 e prospettive - e.library - Fondazione Italiana del Notariato[/URL] avanzo una :birra: ? [/QUOTE]
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