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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 248915" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">La registrazione del contratto ha due voci di spesa: le marche da bollo e l’imposta di registro. Attenzione, però: per spese di registrazione, è opinione prevalente, in ambito fiscale, che debbano intendersi solo le spese relative all’imposta di registro sui contratti e sui rinnovi degli stessi, con esclusione sia dell’IVA che delle marche da bollo.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ciò premesso, la norma di cui all’articolo 8 della legge n°392/1978 (mantenuto in vigore dall’art. 14 della legge n°431/1998) stabilisce che <strong>le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali</strong>. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ora, in vigenza della nuova legge n°431/1998, l’art. 8 della legge n°392/1978 è derogabile contrattualmente? A parere della scrivente, sì, ma limitatamente alle sole locazioni abitative (nelle locazioni ad uso diverso vige ancora il ferreo art. 79 della legge n°392/1978 che dispone di nullità eventuali convenzioni dirette ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le singole disposizioni di legge e, quindi, anche in violazione del richiamato art. 8) in cui operano i meno restrittivi commi 1 e 4 dell’art. 13 (patti contrari alla legge) che consentono di derogarvi, rendendo, nello spirito del nuovo sistema normativo, la contrattazione più libera e meno vincolante tra le parti. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ne consegue che nei contratti ad uso abitativo e in quelli esclusi dalla legge n°431/1998 (locazione di beni culturali, abitazioni signorili, ville e castelli, alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, su cui, peraltro, non trova applicazione neppure l’art. 13 della legge n°431/1998, a norma del comma 2, art. 1 della legge medesima), nonché autorimesse private) appare sostenibile la tesi secondo cui le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possono liberamente pattuire la ripartizione delle spese di registrazione, in quanto patto non contrario alla legge.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">In dipendenza di un contratto transitorio per studenti universitari, l’allegato E del DM 30 dicembre 2002 prevede costi così ripartiti (il ricorso alla cedolare secca, però, li azzera): marche da bollo a carico del conduttore, tassa di registro divisa a metà tra locatore e conduttore. La tassa di registro (che ha esclusiva valenza fiscale e non negoziale), pari al 2%, va calcolata sul 70% del canone annuo, con minimo di 67 euro alla prima registrazione.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 248915, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]La registrazione del contratto ha due voci di spesa: le marche da bollo e l’imposta di registro. Attenzione, però: per spese di registrazione, è opinione prevalente, in ambito fiscale, che debbano intendersi solo le spese relative all’imposta di registro sui contratti e sui rinnovi degli stessi, con esclusione sia dell’IVA che delle marche da bollo.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ciò premesso, la norma di cui all’articolo 8 della legge n°392/1978 (mantenuto in vigore dall’art. 14 della legge n°431/1998) stabilisce che [B]le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali[/B]. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ora, in vigenza della nuova legge n°431/1998, l’art. 8 della legge n°392/1978 è derogabile contrattualmente? A parere della scrivente, sì, ma limitatamente alle sole locazioni abitative (nelle locazioni ad uso diverso vige ancora il ferreo art. 79 della legge n°392/1978 che dispone di nullità eventuali convenzioni dirette ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le singole disposizioni di legge e, quindi, anche in violazione del richiamato art. 8) in cui operano i meno restrittivi commi 1 e 4 dell’art. 13 (patti contrari alla legge) che consentono di derogarvi, rendendo, nello spirito del nuovo sistema normativo, la contrattazione più libera e meno vincolante tra le parti. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ne consegue che nei contratti ad uso abitativo e in quelli esclusi dalla legge n°431/1998 (locazione di beni culturali, abitazioni signorili, ville e castelli, alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, su cui, peraltro, non trova applicazione neppure l’art. 13 della legge n°431/1998, a norma del comma 2, art. 1 della legge medesima), nonché autorimesse private) appare sostenibile la tesi secondo cui le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possono liberamente pattuire la ripartizione delle spese di registrazione, in quanto patto non contrario alla legge.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]In dipendenza di un contratto transitorio per studenti universitari, l’allegato E del DM 30 dicembre 2002 prevede costi così ripartiti (il ricorso alla cedolare secca, però, li azzera): marche da bollo a carico del conduttore, tassa di registro divisa a metà tra locatore e conduttore. La tassa di registro (che ha esclusiva valenza fiscale e non negoziale), pari al 2%, va calcolata sul 70% del canone annuo, con minimo di 67 euro alla prima registrazione.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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