Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Riduzione canone d'affitto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 360704" data-attributes="member: 31598"><p>Non mi è possibile dare una risposta precisa, in quanto avrei bisogno di ulteriori chiarimenti sulla domanda posta. In ogni caso, dando per scontato di essere in presenza di un contratto standard, non in deroga agli artt. 1578-1581 del cod. civ. e che il vizio riportato non fosse apprezzabile e ben conosciuto dal conduttore alla firma dell’atto, andrebbe, infatti, chiarito bene il nesso causale tra evento e danno e le relative responsabilità.</p><p></p><p>Se la causa che ha generato la formazione di condensa e muffe e alterato le pareti è imputabile a:</p><p></p><p>a) un uso normale dell’abitazione da parte del conduttore: infiltrazioni e carente impermeabilizzazione della copertura dovuta a causa fortuita o vetustà, vizio costruttivo dell’immobile, insufficiente isolamento termico o difettosa coibentazione delle strutture perimetrali, incapacità delle pareti di smaltire il vapore acqueo, umidità capillare ascendente dal sottosuolo: le spese per eliminare il vizio sono di competenza del locatore;</p><p></p><p>b) uso improprio del bene, riconducibile, ad esempio, ad un rapporto superficie/numero occupanti non conforme al regolamento comunale d’igiene e sanità pubblica ovvero dovuta a eccessiva temperatura interna e insufficiente circolazione d’aria: la responsabilità e le spese per la riparazione dell’appartamento danneggiato ricadono sul conduttore.</p><p></p><p>Per verificare la causa del vizio di condensazione è necessaria una perizia documentata da parte di un tecnico che, in caso di contestazione, dichiari, su carta intestata, essere danno da: vizio costruttivo/infiltrazione/insufficiente aerazione ecc. Nel caso esposto – dando per scontato (come mi pare di capire) che la formazione della muffa dipenda da vizio della cosa o da un uso normale del bene locato – alla rimozione del vizio deve provvedere il locatore.</p><p></p><p>Sul piano del diritto, in caso di mancato intervento, se il difetto diminuisce o impedisce la godibilità del bene, il conduttore (che non può autoridursi il canone) può richiedere la risoluzione del contratto per vizi dell’immobile, salvo il maggior danno, ovvero una riduzione del canone, chiamandovi davanti ad un mediatore (che valuterà, sulla base ad es. di una perizia, di un verbale Asl o quant’altro ritenga opportuno, l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti), per cui vi conviene senz'altro trovare un accordo stragiudiziale (un accordo è sempre possibile e dipende da voi: ad esempio una risoluzione consensuale breve compensativa oppure, ove la controparte accetti, una riduzione consensuale del corrispettivo). Finire davanti ad un giudice vi espone a dei rischi: in caso di risoluzione, il giudice potrebbe decretare la restituzione parziale o totale dei canoni di locazione versati dal momento in cui è insorto il vizio; se, invece, decidesse per il proseguimento del rapporto, potrebbe decretare una diminuzione dei canoni pagati, con effetto retroattivo, fino alla rimozione del vizio stesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 360704, member: 31598"] Non mi è possibile dare una risposta precisa, in quanto avrei bisogno di ulteriori chiarimenti sulla domanda posta. In ogni caso, dando per scontato di essere in presenza di un contratto standard, non in deroga agli artt. 1578-1581 del cod. civ. e che il vizio riportato non fosse apprezzabile e ben conosciuto dal conduttore alla firma dell’atto, andrebbe, infatti, chiarito bene il nesso causale tra evento e danno e le relative responsabilità. Se la causa che ha generato la formazione di condensa e muffe e alterato le pareti è imputabile a: a) un uso normale dell’abitazione da parte del conduttore: infiltrazioni e carente impermeabilizzazione della copertura dovuta a causa fortuita o vetustà, vizio costruttivo dell’immobile, insufficiente isolamento termico o difettosa coibentazione delle strutture perimetrali, incapacità delle pareti di smaltire il vapore acqueo, umidità capillare ascendente dal sottosuolo: le spese per eliminare il vizio sono di competenza del locatore; b) uso improprio del bene, riconducibile, ad esempio, ad un rapporto superficie/numero occupanti non conforme al regolamento comunale d’igiene e sanità pubblica ovvero dovuta a eccessiva temperatura interna e insufficiente circolazione d’aria: la responsabilità e le spese per la riparazione dell’appartamento danneggiato ricadono sul conduttore. Per verificare la causa del vizio di condensazione è necessaria una perizia documentata da parte di un tecnico che, in caso di contestazione, dichiari, su carta intestata, essere danno da: vizio costruttivo/infiltrazione/insufficiente aerazione ecc. Nel caso esposto – dando per scontato (come mi pare di capire) che la formazione della muffa dipenda da vizio della cosa o da un uso normale del bene locato – alla rimozione del vizio deve provvedere il locatore. Sul piano del diritto, in caso di mancato intervento, se il difetto diminuisce o impedisce la godibilità del bene, il conduttore (che non può autoridursi il canone) può richiedere la risoluzione del contratto per vizi dell’immobile, salvo il maggior danno, ovvero una riduzione del canone, chiamandovi davanti ad un mediatore (che valuterà, sulla base ad es. di una perizia, di un verbale Asl o quant’altro ritenga opportuno, l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti), per cui vi conviene senz'altro trovare un accordo stragiudiziale (un accordo è sempre possibile e dipende da voi: ad esempio una risoluzione consensuale breve compensativa oppure, ove la controparte accetti, una riduzione consensuale del corrispettivo). Finire davanti ad un giudice vi espone a dei rischi: in caso di risoluzione, il giudice potrebbe decretare la restituzione parziale o totale dei canoni di locazione versati dal momento in cui è insorto il vizio; se, invece, decidesse per il proseguimento del rapporto, potrebbe decretare una diminuzione dei canoni pagati, con effetto retroattivo, fino alla rimozione del vizio stesso. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Riduzione canone d'affitto
Alto