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Rinnovo contratto 3+2
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 254756" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Mi pare che il tema del rinnovo del contratto 3+2 fosse già stato affrontato. Ad ogni modo, quello che ti posso dire è che gli orientamenti giurisprudenziali e le sentenze di merito divergono in maniera clamorosa. Il Tribunale di Bologna (7 settembre 2009, n°3151) ritiene che il contratto si rinnovi di “</span></span><em>un triennio, salvo il diritto per il conduttore di fruire di una proroga di diritto biennale</em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">”. Due mesi dopo il Tribunale di Genova (4 dicembre 2009) si pronuncia per un rinnovo di tre anni, considerando</span></span><em> “il carattere eccezionale dell’istituto della proroga legale”. </em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">L’orientamento prevalente in ambito Entrate, invece, è che si rinnovi di due (tanto per cambiare…<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /> ). A mio giudizio (per quanto possa valere), sembrerebbe più aderente alla ratio della legge di riforma, la tesi secondo cui il contratto agevolato, nato con una durata di tre anni più due, ove non intervenga disdetta, si rinnova di soli tre anni, nel senso che l’ulteriore proroga di due anni vale solo per la prima durata, ossia per il primo triennio.</span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Riguardo al contratto 4+4, la legge di riforma, all’art. 2, comma 1, precisa che il contratto si rinnova automaticamente alle medesime condizioni per un periodo di quattro anni. Il locatore non vedrà limitata la possibilità di far cessare liberamente la locazione allo scadere dei successivi quattro anni. Il che significa che costui, scaduti i primi otto anni e rinnovatosi il contratto allo stesso canone (medesime condizioni) per altri quattro anni, potrà, alla scadenza di questi, comunicare al conduttore regolare disdetta (sei mesi prima della scadenza) senza la necessità di specificare le ragioni – indicate dalla stessa legge – per cui si nega il rinnovo: in sostanza non si ricade nella condizione di disdetta prevista alla prima scadenza contrattuale.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 254756, member: 31598"] [SIZE=3][FONT=Verdana][/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]Mi pare che il tema del rinnovo del contratto 3+2 fosse già stato affrontato. Ad ogni modo, quello che ti posso dire è che gli orientamenti giurisprudenziali e le sentenze di merito divergono in maniera clamorosa. Il Tribunale di Bologna (7 settembre 2009, n°3151) ritiene che il contratto si rinnovi di “[/SIZE][/FONT][I]un triennio, salvo il diritto per il conduttore di fruire di una proroga di diritto biennale[/I][FONT=Verdana][SIZE=3]”. Due mesi dopo il Tribunale di Genova (4 dicembre 2009) si pronuncia per un rinnovo di tre anni, considerando[/SIZE][/FONT][I] “il carattere eccezionale dell’istituto della proroga legale”. [/I][FONT=Verdana][SIZE=3]L’orientamento prevalente in ambito Entrate, invece, è che si rinnovi di due (tanto per cambiare…:mrgreen: ). A mio giudizio (per quanto possa valere), sembrerebbe più aderente alla ratio della legge di riforma, la tesi secondo cui il contratto agevolato, nato con una durata di tre anni più due, ove non intervenga disdetta, si rinnova di soli tre anni, nel senso che l’ulteriore proroga di due anni vale solo per la prima durata, ossia per il primo triennio.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Riguardo al contratto 4+4, la legge di riforma, all’art. 2, comma 1, precisa che il contratto si rinnova automaticamente alle medesime condizioni per un periodo di quattro anni. Il locatore non vedrà limitata la possibilità di far cessare liberamente la locazione allo scadere dei successivi quattro anni. Il che significa che costui, scaduti i primi otto anni e rinnovatosi il contratto allo stesso canone (medesime condizioni) per altri quattro anni, potrà, alla scadenza di questi, comunicare al conduttore regolare disdetta (sei mesi prima della scadenza) senza la necessità di specificare le ragioni – indicate dalla stessa legge – per cui si nega il rinnovo: in sostanza non si ricade nella condizione di disdetta prevista alla prima scadenza contrattuale.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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