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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 362867" data-attributes="member: 31598"><p>Il dettato normativo (art. 2, comma 5 della legge n°431/1998) è equivoco. Esistono due orientamenti giurisprudenziali in merito alla regolamentazione dell’eventuale rinnovo di un contratto concordato al termine del quinquiennio.</p><p></p><p>Secondo un primo orientamento, “<em>poiché il biennio non è che una proroga di diritto, prevista dal legislatore, in ragione del “tipo contrattuale” prescelto e quindi conosciuta ex ante dalle parti, pare preferibile ritenere che la rinnovazione copra un triennio, salvo il mantenimento del diritto per il conduttore di fruire della proroga di diritto biennale, se non inviata dal locatore la disdetta motivata o non è raggiunto un accordo</em>” (Tribunale di Bologna, 07/09/2009).</p><p></p><p>In sintesi: al termine del periodo quinquennale, decorre un nuovo contratto 3 anni + 2, disdettabile al termine del triennio in mancanza di accordo o per necessità del locatore.</p><p></p><p>Altra giurisprudenza di merito ritiene che “<em>dopo cinque anni, anche il locatore può far cessare il rapporto con semplice disdetta non motivata e, se questa non intervenga, si avrà un ulteriore rinnovo per la durata di tre anni. Poiché, infatti il rinnovo deve attuarsi “alle medesime condizioni” non può prescindersi anche in considerazione del carattere eccezionale dell’istituto della proroga legale, dalla durata convenuta dai contraenti e, cioè, quella triennale</em>” (Tribunale di Genova, 04/12/2009).</p><p></p><p>In sintesi: al temine del periodo quinquennale, il contratto è soggetto a semplici rinnovi triennali, senza più alcuna proroga biennale (la proroga di due anni vale solo per il primo triennio).</p><p></p><p>Secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, invece, il rinnovo successivo alla scadenza del periodo di proroga ha durata biennale, prorogabile di ulteriori due anni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 362867, member: 31598"] Il dettato normativo (art. 2, comma 5 della legge n°431/1998) è equivoco. Esistono due orientamenti giurisprudenziali in merito alla regolamentazione dell’eventuale rinnovo di un contratto concordato al termine del quinquiennio. Secondo un primo orientamento, “[I]poiché il biennio non è che una proroga di diritto, prevista dal legislatore, in ragione del “tipo contrattuale” prescelto e quindi conosciuta ex ante dalle parti, pare preferibile ritenere che la rinnovazione copra un triennio, salvo il mantenimento del diritto per il conduttore di fruire della proroga di diritto biennale, se non inviata dal locatore la disdetta motivata o non è raggiunto un accordo[/I]” (Tribunale di Bologna, 07/09/2009). In sintesi: al termine del periodo quinquennale, decorre un nuovo contratto 3 anni + 2, disdettabile al termine del triennio in mancanza di accordo o per necessità del locatore. Altra giurisprudenza di merito ritiene che “[I]dopo cinque anni, anche il locatore può far cessare il rapporto con semplice disdetta non motivata e, se questa non intervenga, si avrà un ulteriore rinnovo per la durata di tre anni. Poiché, infatti il rinnovo deve attuarsi “alle medesime condizioni” non può prescindersi anche in considerazione del carattere eccezionale dell’istituto della proroga legale, dalla durata convenuta dai contraenti e, cioè, quella triennale[/I]” (Tribunale di Genova, 04/12/2009). In sintesi: al temine del periodo quinquennale, il contratto è soggetto a semplici rinnovi triennali, senza più alcuna proroga biennale (la proroga di due anni vale solo per il primo triennio). Secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, invece, il rinnovo successivo alla scadenza del periodo di proroga ha durata biennale, prorogabile di ulteriori due anni. [/QUOTE]
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