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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 253402" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ove sia venuta meno la necessità di adibire l’immobile locato a tua abitazione principale, ovvero ove l’esigenza transitoria non sussista più, anche per motivi a te non imputabili (da qui l’imprevedibilità/rischiosità di questo controverso tipo negoziale), il contratto stipulato a norma dell’art. 5, comma 1, legge n°431/1998, è ricondotto alla locazione di durata quadriennale (rinnovabile) con effetto <em>ex tunc. </em>Si veda, in tal senso, l’art. 2, commi 4 e 5 del DM 30 dicembre 2002: tale regime sanzionatorio viene, in genere, ripetuto all’art. 2 del contratto-tipo stabilito dagli accordi locali, secondo cui “<em>Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore…….giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 431/98</em>”.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Non è dunque necessario stipulare una nuova locazione, posto che rimane operante il vecchio contratto, con durata quadriennale, a partire dalla data di stipula, ma con misura del canone immutata.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 253402, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ove sia venuta meno la necessità di adibire l’immobile locato a tua abitazione principale, ovvero ove l’esigenza transitoria non sussista più, anche per motivi a te non imputabili (da qui l’imprevedibilità/rischiosità di questo controverso tipo negoziale), il contratto stipulato a norma dell’art. 5, comma 1, legge n°431/1998, è ricondotto alla locazione di durata quadriennale (rinnovabile) con effetto [I]ex tunc. [/I]Si veda, in tal senso, l’art. 2, commi 4 e 5 del DM 30 dicembre 2002: tale regime sanzionatorio viene, in genere, ripetuto all’art. 2 del contratto-tipo stabilito dagli accordi locali, secondo cui “[I]Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore…….giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 431/98[/I]”.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Non è dunque necessario stipulare una nuova locazione, posto che rimane operante il vecchio contratto, con durata quadriennale, a partire dalla data di stipula, ma con misura del canone immutata.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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