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Rinnovo locazione con aumento canone
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 207846" data-attributes="member: 31598"><p style="text-align: left"></p><p></p><p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><span style="font-family: 'Verdana'">La risposta è negativa, se è un contratto art. 5, comma 1, legge n°431/1998. Anche se la proroga della locazione transitoria fosse ammissibile (e, invero, alcuni studiosi di diritto si dicono propensi ad essa), il contratto sarebbe ricondotto alla medesima durata del negozio originario (esattamente come accade in riferimento alla rinnovazione delle locazioni per la categoria (similare) delle locazioni abitative per studenti universitari (art. 5, comma 2, legge n°431/1998), con il risultato – nella fattispecie - che la somma del periodo originario (12 mesi) e del periodo di proroga (12 mesi) eccederebbe il limite temporale di durata massima di 18 mesi postulato, per necessità locative transitorie, dal D.M. 30 dicembre 2002.</span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><span style="font-family: 'Verdana'">La risposta è affermativa, ma solo con un contratto cosiddetto “libero” puoi pattuire un canone eventualmente superiore al transitorio. Il contratto concordato ordinario (3+2), in alcune aree metropolitane ad alta tensione abitativa, prevede addirittura massimali inferiori al contratto transitorio (il succitato D.M. consente per i transitori variazioni fino ad un massimo del 20% dei valori minimi e massimi nelle fasce di oscillazione dei canoni rispetto ai concordati).</span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><span style="font-family: 'Verdana'">Non è ipotizzabile la rinnovazione tacita della locazione transitoria, perciò, il contratto è destinato a cessare alla scadenza, senza necessità alcuna di disdetta, fatto salvo l'onere da parte del locatore - previsto all'art. 2 del contratto-tipo allegato al decreto ministeriale sopra menzionato - di confermare, a mezzo lettera raccomandata, prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a fondamento della sua stipula: in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie, ovvero nel caso in cui le esigenze di transitorietà vengano meno, i contratti, di cui all'art. 5, comma 1, legge n°431/1998, sono ricondotti alla durata quadriennale (rinnovabile), con effetto <em>ex tunc</em>, e medesimo corrispettivo pattuito in previsione dell'originaria durata limitata.</span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><span style="font-family: 'Verdana'">Stipulare un contratto di locazione c.d. "libero", denominato tale perchè lascia al locatore e al conduttore ampia libertà nella quantificazione del corrispettivo annuo, libertà, peraltro, che trova freno - specie in questi tempi – nelle ormai consolidate regole del mercato locatizio del luogo ove è ubicato l'immobile. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 207846, member: 31598"] [LEFT][FONT=Verdana][/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana]La risposta è negativa, se è un contratto art. 5, comma 1, legge n°431/1998. Anche se la proroga della locazione transitoria fosse ammissibile (e, invero, alcuni studiosi di diritto si dicono propensi ad essa), il contratto sarebbe ricondotto alla medesima durata del negozio originario (esattamente come accade in riferimento alla rinnovazione delle locazioni per la categoria (similare) delle locazioni abitative per studenti universitari (art. 5, comma 2, legge n°431/1998), con il risultato – nella fattispecie - che la somma del periodo originario (12 mesi) e del periodo di proroga (12 mesi) eccederebbe il limite temporale di durata massima di 18 mesi postulato, per necessità locative transitorie, dal D.M. 30 dicembre 2002.[/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana][/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana]La risposta è affermativa, ma solo con un contratto cosiddetto “libero” puoi pattuire un canone eventualmente superiore al transitorio. Il contratto concordato ordinario (3+2), in alcune aree metropolitane ad alta tensione abitativa, prevede addirittura massimali inferiori al contratto transitorio (il succitato D.M. consente per i transitori variazioni fino ad un massimo del 20% dei valori minimi e massimi nelle fasce di oscillazione dei canoni rispetto ai concordati).[/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana][/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana]Non è ipotizzabile la rinnovazione tacita della locazione transitoria, perciò, il contratto è destinato a cessare alla scadenza, senza necessità alcuna di disdetta, fatto salvo l'onere da parte del locatore - previsto all'art. 2 del contratto-tipo allegato al decreto ministeriale sopra menzionato - di confermare, a mezzo lettera raccomandata, prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a fondamento della sua stipula: in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie, ovvero nel caso in cui le esigenze di transitorietà vengano meno, i contratti, di cui all'art. 5, comma 1, legge n°431/1998, sono ricondotti alla durata quadriennale (rinnovabile), con effetto [I]ex tunc[/I], e medesimo corrispettivo pattuito in previsione dell'originaria durata limitata.[/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana][/FONT][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana]Stipulare un contratto di locazione c.d. "libero", denominato tale perchè lascia al locatore e al conduttore ampia libertà nella quantificazione del corrispettivo annuo, libertà, peraltro, che trova freno - specie in questi tempi – nelle ormai consolidate regole del mercato locatizio del luogo ove è ubicato l'immobile. [/FONT][/LEFT] [/QUOTE]
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