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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 208988" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il modello di contratto allegato C al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 - regolato da una disciplina “standardizzata” - non prevede la possibilità di rinnovo del contratto transitorio, tanto più che l’articolo 1 del richiamato modello dispone che “<em>il contratto è stipulato per la durata di ….mesi, dal.....al……..fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2</em> (obbligo di conferma dei motivi di transitorietà) <em>cessa senza bisogno di alcuna disdetta</em>”. Forti dubbi interpretativi sussistono in ordine all’ammissibilità della proroga della durata originaria prevista, entro il limite della durata massima consentita dalla legge (18 mesi), sebbene un filone giurisprudenziale di tutto rispetto si sia espresso favorevolmente in merito. Venendo all’esame del caso proposto, a mio personale avviso – per quanto esso possa valere – la strada più lineare e cautelativa, nel panorama confuso delle locazioni transitorie, rimane quella di procedere alla stipula di un nuovo contratto della durata che ti necessita, sottoposto alle stesse regole che, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge n°431/1998, condizionano il ricorso a tale tipo negoziale, nonché alla sua registrazione.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 208988, member: 31598"] [FONT=Verdana]Il modello di contratto allegato C al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 - regolato da una disciplina “standardizzata” - non prevede la possibilità di rinnovo del contratto transitorio, tanto più che l’articolo 1 del richiamato modello dispone che “[I]il contratto è stipulato per la durata di ….mesi, dal.....al……..fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2[/I] (obbligo di conferma dei motivi di transitorietà) [I]cessa senza bisogno di alcuna disdetta[/I]”. Forti dubbi interpretativi sussistono in ordine all’ammissibilità della proroga della durata originaria prevista, entro il limite della durata massima consentita dalla legge (18 mesi), sebbene un filone giurisprudenziale di tutto rispetto si sia espresso favorevolmente in merito. Venendo all’esame del caso proposto, a mio personale avviso – per quanto esso possa valere – la strada più lineare e cautelativa, nel panorama confuso delle locazioni transitorie, rimane quella di procedere alla stipula di un nuovo contratto della durata che ti necessita, sottoposto alle stesse regole che, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge n°431/1998, condizionano il ricorso a tale tipo negoziale, nonché alla sua registrazione.[/FONT] [/QUOTE]
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