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<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 362427" data-attributes="member: 29304"><p><strong>Art. 456.</strong></p><p><strong>Apertura della successione.</strong></p><p>La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.</p><p><strong>Art. 459.</strong></p><p><strong>Acquisto dell'eredità.</strong></p><p>L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.</p><p><strong>Art. 475.</strong></p><p><strong>Accettazione espressa.</strong></p><p>L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.</p><p>È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.</p><p>Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.</p><p><strong>Art. 480.</strong></p><p><strong>Prescrizione.</strong></p><p>Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.</p><p>Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.</p><p>Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.</p><p></p><p>Adesso come ingelman anch'io non sono un legale ma un tecnico e secondo un mio personale parere è di rispondere al comune citando l'art 480, per il quale si è prescritta 'accettazione sia espressa che tacita, a condizione che non ci siano elementi a sfavore tuo sull'accettazione tacita.</p><p></p><p>Inoltre ti consiglierei di valutare l'opportunità o meno dell'edificabilità del sito, per un raffronto di convenienza tra rinunziare a tutto e a cosa potresti trarne.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 362427, member: 29304"] [B]Art. 456. Apertura della successione.[/B] La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. [B]Art. 459. Acquisto dell'eredità.[/B] L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. [B]Art. 475. Accettazione espressa.[/B] L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità. [B]Art. 480. Prescrizione.[/B] Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno. Adesso come ingelman anch'io non sono un legale ma un tecnico e secondo un mio personale parere è di rispondere al comune citando l'art 480, per il quale si è prescritta 'accettazione sia espressa che tacita, a condizione che non ci siano elementi a sfavore tuo sull'accettazione tacita. Inoltre ti consiglierei di valutare l'opportunità o meno dell'edificabilità del sito, per un raffronto di convenienza tra rinunziare a tutto e a cosa potresti trarne. [/QUOTE]
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